Incarichi extraistituzionali non autorizzati e occultamento doloso del danno erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 47 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incarichi extraistituzionali non autorizzati, l’occultamento doloso del danno richiesto dall’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 per far slittare il dies a quo della prescrizione alla data di scoperta del danno può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, purché relativa ad atti dovuti per legge. La mancata richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, imposta dall’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, integra gli estremi dell’occultamento doloso e sposta la decorrenza del termine quinquennale al momento in cui l’amministrazione ha effettiva conoscenza del fatto. La deroga al dovere di esclusività di cui all’art. 53, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 165/2001 opera solo per le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, non per l’attività di addetto stampa svolta in favore di una società non editrice. Il danno erariale si configura come danno da mancata entrata, per l’omesso riversamento dei compensi, ed è indipendente dalla prova di un disservizio.

Il Fatto

Un dipendente di una provincia, con rapporto a tempo indeterminato, ha svolto per anni — dal 2007 al 2020 — l’incarico di addetto stampa presso una società consortile per azioni che gestisce il servizio idrico integrato, in assenza dell’autorizzazione richiesta dall’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. La Procura regionale ha contestato la percezione degli emolumenti corrisposti a fronte dell’attività non autorizzata, quantificando il pregiudizio in oltre centomila euro.

Il giudice di prime cure ha accolto parzialmente la domanda, escludendo dal computo le somme del 2007 — anno per cui l’autorizzazione era stata rilasciata — e dichiarando prescritti i compensi del 2008. Ha invece respinto l’eccezione di prescrizione per gli anni successivi, ravvisando nella mancata richiesta di autorizzazione l’occultamento doloso del danno. Il dipendente ha proposto appello, dolendosi della qualificazione dell’attività come non giornalistica, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo e dell’erronea decorrenza della prescrizione. La Procura generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione della prescrizione, riproposta dall’appellante. Il canone ermeneutico va ricavato coniugando l’art. 2935 cod. civ. con la norma speciale dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, che ancora la decorrenza del termine quinquennale al fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, alla scoperta del danno.

La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni riunite secondo cui il fatto dannoso è costituito dal binomio condotta-evento, che si perfeziona con il verificarsi di quest’ultimo. Tuttavia, in presenza di occultamento doloso, il legislatore àncora la prescrizione alla conoscenza effettiva, non alla mera conoscibilità. Un orientamento consolidato in grado di appello — che il Collegio condivide pienamente — ritiene che l’occultamento possa estrinsecarsi anche nell’omissione di atti imposti dalla normativa, da cui derivino esborsi contrari allo ius.

Tale opzione ermeneutica non confligge con l’indirizzo che, in assenza di un obbligo giuridico di attivarsi, richiede un quid pluris commissivo: si può occultare anche serbando maliziosamente il silenzio su circostanze del rapporto di impiego, ove ricorra un dovere giuridico di informare. È richiamata sul punto anche la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui l’ulteriore condotta dolosa può consistere in un’omissione quando riguardi atti dovuti.

La Corte precisa che il richiamo alla novella dell’art. 21 d.l. n. 76/2020, che ha integrato l’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, è inconferente, investendo esso il solo primo comma e non il comma 2. Nel caso concreto, la mancanza di richiesta di autorizzazione per gli incarichi dal 2009 ha sostanziato l’occultamento doloso, spostando il dies a quo alla data di acquisizione della nota di cessazione del rapporto; il termine è stato tempestivamente interrotto dall’invito a dedurre e dall’atto di citazione.

Quanto alla deroga al dovere di esclusività, la Corte osserva che l’art. 53, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 165/2001 esclude dal riversamento i compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili. Il caso riguarda però prestazioni rese in favore di una società non editrice, dedita alla gestione del servizio idrico: i principi delle Sezioni unite sulla natura giornalistica degli addetti stampa pubblici sono stati desunti da elementi oggettivi specifici, estranei alla fattispecie. Non sono ammesse interpretazioni estensive di norme derogatorie che introducano nuove eccezioni.

Sul danno, la Corte ribadisce che i commi 7 e 7-bis dell’art. 53 delineano due distinti obblighi: il dovere di esclusività, derogabile con autorizzazione, e l’obbligo di riversamento del compenso in caso di inosservanza. Il pregiudizio si configura come danno da mancata entrata, per la mancata riversamento nel bilancio dell’amministrazione di appartenenza, a nulla rilevando la dimostrazione di un disservizio. L’appello è rigettato, con condanna alle spese del grado.

Nota della Redazione

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