Giudizio di conto inammissibile se rendiconto difforme dal modello 21 (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 35 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto dell’agente contabile della riscossione che non contenga gli elementi essenziali prescritti dal modello 21 del d.p.r. n. 194/1996 non è qualificabile come rendiconto, né come conto giudiziale. La mancanza degli elementi essenziali e l’inattendibilità del periodo di gestione impediscono l’instaurazione del giudizio di conto davanti alla Corte dei conti. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del giudizio, con necessità di nuovo deposito del conto nelle forme rituali dopo previa parifica. Anche il conto redatto su modello irrituale, se completo degli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, conserva attitudine a incardinare il giudizio; la regolarità formale non è fine a sé stessa, ma la sua assenza deve essere valutata sulla sostanza degli elementi informativi.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto la verifica dell’ammissibilità del conto giudiziale reso dall’agente contabile della riscossione di un ente locale per l’esercizio finanziario 2019. Il conto risulta redatto in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e carente dei requisiti minimi essenziali. L’agente contabile non è comparso in udienza.
Con relazione di irregolarità il magistrato relatore ha rilevato criticità nella tenuta del conto, segnalando operazioni riferibili non solo all’esercizio sottoposto a verifica, ma anche a quello precedente, in violazione del principio di competenza finanziaria e di separazione degli esercizi. L’ente locale ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’ammissibilità del conto, rappresentando che le somme erano state riversate solo nel 2021 a causa dell’emergenza sanitaria e che erano stati trasmessi nuovi conti per ciascun esercizio dal 2019 al 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del sistema dei modelli contabili. Il d.p.r. n. 194/1996 prevede due distinti modelli: il modello 23 per l’economo e il modello 21 per l’agente contabile della riscossione. Quest’ultimo deve contenere le generalità dell’agente, il periodo di gestione, il numero d’ordine dell’operazione e gli estremi della riscossione, con i versamenti in tesoreria, i totali e le note.
Nel caso esaminato il conto presenta evidenti difformità rispetto al contenuto minimo richiesto, come del resto impongono l’art. 616 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali, e gli art. 41 e 46 del regolamento di contabilità dell’ente.
La Corte richiama quindi il proprio consolidato insegnamento: il conto redatto su modello irrituale, ma completo degli elementi richiesti dalla legge (carico, scarico, resti, introiti, esito, rimanenze), risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale, incardinando il relativo giudizio. Richiamando la Sezione giurisdizionale Marche n. 368/2021 e Sez. I n. 14/1985, il Collegio ribadisce che l’irritualità formale non è di per sé ostativa. Di segno opposto è invece la mancanza dell’elemento essenziale del carico/scarico, che non consente alcuna qualificazione dell’atto come rendiconto.
Nel caso concreto, dall’esame delle annotazioni relative alle riscossioni emergono operazioni riferibili anche a esercizi precedenti, in violazione del principio di separazione degli esercizi sancito dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 118/2011. Tale commistione compromette la trasparenza e l’affidabilità della rendicontazione. Le criticità, sostanzialmente accettate dall’ente, emergono per tabulas e non lasciano margini di dubbio, pur non integrando gravi inadempienze.
La mancanza di alcuni elementi essenziali e l’inattendibilità del periodo di gestione impediscono di qualificare l’atto come rendiconto e, a maggior ragione, come conto giudiziale. Il Collegio dichiara pertanto inammissibile il giudizio, non essendo ritualmente depositati nel sistema SIRECO/GIUDICO i conti versati in atti a rettifica. Ne consegue la necessità di un nuovo deposito del conto nelle forme rituali, dopo previa parifica. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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