Obbligo assicurativo dei dipendenti pubblici e divieto di assicurare la responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 167 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti pubblici, previsto dal Codice dei contratti pubblici come modificato dal d.lgs. n. 136 del 2023, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto al generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile di cui all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi ai sensi dell’art. 1900 cod. civ. La deroga è circoscritta a tali figure e non si estende ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune toscano ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere, ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sull’interpretazione delle norme in materia di obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti pubblici contenute nel Codice dei contratti pubblici e sui rapporti tra tale disciplina e il divieto di stipulare contratti assicurativi aventi ad oggetto la copertura della responsabilità amministrativo-contabile per danni all’erario.
L’ente ha rappresentato la formazione di due opposti orientamenti nelle pronunce delle Sezioni regionali e ha chiesto di risolvere il contrasto, in particolare chiedendo se la disciplina del d.lgs. n. 36/2023 integri una deroga al divieto di cui all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007 e se la stipula di una polizza comprendente i danni all’amministrazione derivanti da errori nella soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai sensi dell’art. 2236 cod. civ., possa configurare danno erariale e l’applicazione della sanzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ritenuto sussistenti i requisiti di ammissibilità del quesito, sul piano soggettivo e oggettivo, e ha ricostruito il dibattito interpretativo, individuando due orientamenti contrapposti. Ravvisata l’esigenza di un chiarimento nomofilattico, ha sospeso la pronuncia nel merito e ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti per la valutazione in ordine al deferimento alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012. Il Presidente ha disposto il deferimento con ordinanza del 13 giugno 2025 n. 8.
Investita della questione di massima, la Sezione delle autonomie ha enunciato il principio di diritto secondo cui, fermo il divieto generale di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l’obbligo di copertura assicurativa previsto dal Codice dei contratti pubblici costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007.
L’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012 prevede che la Sezione delle autonomie emani, per prevenire o risolvere contrasti interpretativi, delibere di orientamento alle quali le Sezioni regionali di controllo si conformano. La Sezione Toscana ha quindi aderito al principio, richiamando l’interesse proprio e concreto dell’amministrazione alla stipula di tali polizze, funzionale a incentivare i dipendenti interni all’assunzione degli incarichi e a tutelare l’ente dagli errori professionali dei propri dipendenti, in coerenza con il principio di fiducia del nuovo Codice.
La copertura resta circoscritta ai limiti dell’attività professionale e ai danni che da essa derivino direttamente e immediatamente, per l’ipotesi di danni che l’amministrazione potrebbe subire, anche in via indiretta. Le condotte estranee a tale perimetro, foriere di danno erariale, non sono assicurabili, con conseguente nullità del contratto e applicazione del regime sanzionatorio.
Con il dispositivo la Sezione ha confermato che la deroga opera unicamente per il progettista e il verificatore dipendenti pubblici, indipendentemente dal grado di colpa, con esclusione dei fatti dolosi, e non si estende ad altre forme di copertura non previste dalla legge.
Nota della Redazione
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