Incarichi PNRR e pubblicità degli atti di conferimento nella giurisdizione di controllo (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 136 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo di cui all’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, la Sezione regionale verifica la legittimità e la regolarità contabile degli atti di spesa relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza. L’incarico conferito ai sensi dell’art. 1, comma 179-bis, della legge n. 178/2020, introdotto dall’art. 11, comma 2, del d.l. n. 36/2022, è giustificato quando risulti coerente con le finalità di attuazione del PNRR e rispetti lo schema contrattuale e la soglia massima di remunerazione fissati dall’Agenzia per la coesione territoriale. Restano fermi, in ogni caso, i presupposti dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001, ovvero l’accertata impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne e il previo esperimento della selezione pubblica. Il rispetto di tali presupposti non esonera l’amministrazione dagli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 33/2013, la cui omissione condiziona l’efficacia dell’atto e la liquidazione dei compensi.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione siciliana esamina la determinazione con cui il Comune di Montelepre ha approvato gli esiti di una selezione pubblica e stipulato un contratto di collaborazione professionale, profilo tecnico junior, per il supporto agli uffici comunali nella realizzazione di interventi ricadenti nel PNRR. L’Ente ha trasmesso alla Sezione la determinazione di approvazione della graduatoria, l’impegno di spesa e lo schema di contratto.
Il conferimento è avvenuto attingendo alle risorse ripartite ai sensi dell’art. 1, comma 179-bis, della legge n. 178/2020, come introdotto dall’art. 11, comma 2, del d.l. n. 36/2022, in favore delle amministrazioni assegnatarie individuate dalla circolare dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 15001 del 19 luglio 2022. La Sezione verifica i presupposti dell’incarico e gli adempimenti di pubblicità imposti dalla normativa sulla trasparenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della facoltà, riconosciuta alle amministrazioni beneficiarie, di destinare le risorse non impegnate nelle due procedure concorsuali di cui all’art. 10, comma 4, del d.l. n. 44/2021 alla stipula di contratti di collaborazione esterna. La circolare n. 15001/2022 ha individuato i destinatari del riparto e ha fissato la durata massima trentasei mesi e il compenso onnicomprensivo annuo massimo di euro 38.366,23.
Sul piano della remunerazione, la Sezione rileva la conformità del contratto alla soglia, essendo stato previsto un compenso complessivo annuo di euro 38.254,32, inferiore al limite. Analogamente risulta rispettato lo schema contrattuale predisposto dall’Agenzia.
Quanto ai presupposti dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001, il Collegio accerta che il contratto dà atto dell’espletamento di una procedura di interpello interno, con esito negativo, e del previo svolgimento di una selezione pubblica, conclusa con l’approvazione degli atti della commissione esaminatrice. L’oggetto dell’incarico appare coerente con le finalità di supporto tecnico agli interventi del PNRR.
La Sezione segnala invece una carenza documentale: non vi è traccia del curriculum vitae dell’incaricata, la cui produzione in sede di valutazione dei titoli può solo presumersi. Sul versante della trasparenza, l’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 impone la pubblicazione degli estremi dell’atto di conferimento, del curriculum, dei dati sugli incarichi e dei compensi, entro tre mesi, quale condizione di efficacia dell’atto e per la liquidazione del corrispettivo. Nel caso esaminato risulta pubblicato il solo contratto, peraltro privo della sottoscrizione del professionista, mentre non risultano adempiuti gli oneri di pubblicazione richiesti.
Solo a seguito della nota istruttoria e dell’interpello del Segretario comunale è stata prodotta la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi. La Sezione conclude dichiarando l’incarico giustificato in relazione ai progetti programmati.
Nota della Redazione
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