Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 64 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa del conto giudiziale, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. Quando l’agente contabile depositi il conto giudiziale nel termine fissato con decreto, viene meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, riservate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c..

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al Giudice monocratico di fissare, nei confronti di un’agente contabile esterno di un comune, il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, con riferimento alla resa del conto per una struttura ricettiva. L’istanza chiedeva inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento e la fissazione, in caso di inadempimento, del termine per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente.

Con decreto n. 66 del 26/10/2023 il Giudice ha fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente il comune ha trasmesso, mediante il sistema DAeD, il conto giudiziale per l’anno 2019, debitamente parificato. La Procura ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessata materia del contendere. All’udienza di discussione il P.M., rilevato l’avvenuto deposito, ha insistito nella richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha ricostruito la natura del giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., e ha ribadito che esso è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c. A sostegno richiama varie pronunce delle Sezioni giurisdizionali regionali, tra cui quelle delle Marche, della Liguria, dell’Umbria e della Campania.

Il fatto decisivo è rappresentato dall’avvenuto deposito del conto parificato relativo all’anno 2019, trasmesso alla Segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 66/2023. Tale deposito ha fatto venir meno l’interesse alla pronuncia sul termine, poiché la finalità dell’istanza è stata soddisfatta.

Pertanto il Giudice, prendendo atto delle richieste del P.M., ha dichiarato estinto per cessata materia del contendere il giudizio indicato in epigrafe. La decisione non esaurisce però ogni profilo: restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Anche su questo punto il Giudice richiama precedenti della Sezione per il Veneto e della Sezione per la Campania.

Nel dispositivo la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e non si pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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