Incarichi PNRR: superati i rilievi se l’ente fornisce i chiarimenti richiesti (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 142 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo successivo sugli atti di spesa relativi ad incarichi di collaborazione, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, la Sezione regionale di controllo non si limita a un giudizio di stretta legalità, ma verifica la conformità e la regolarità dell’atto nell’ottica di favorire processi di autocorrezione dell’ente. I rilievi formulati con la precedente deliberazione restano superati quando l’amministrazione fornisce, nel termine assegnato, la documentazione mancante e le proprie controdeduzioni, così da comprovare il corretto svolgimento della procedura comparativa e l’adempimento degli obblighi di pubblicità. Il presupposto per il ricorso a incarichi esterni, di natura eccezionale, risiede nel previo accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne.

Il Fatto

Il Comune, individuato quale amministrazione beneficiaria delle risorse destinate alla stipula di contratti di collaborazione autonoma per il profilo tecnico, avviava una procedura comparativa pubblica per il conferimento di un incarico di esperto con funzioni tecniche. L’incarico veniva affidato a un professionista esterno con determinazione dirigenziale e l’atto, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, era trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo.

All’esito dello scrutinio istruttorio, la Sezione approvava la relazione del magistrato istruttore con la deliberazione n. 56/2024/PRSP, formulando rilievi sulla mancata trasmissione del curriculum dell’esperto, sulla omessa produzione dei verbali della commissione giudicatrice e sulla mancata pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente”. L’ente presentava le proprie controdeduzioni e la documentazione a supporto, così che la questione tornava davanti al Collegio per la valutazione del riscontro.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo del controllo. L’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005 impone la trasmissione alla Corte dei conti degli atti di spesa relativi agli incarichi di collaborazione di importo superiore a 5.000 euro. A tale previsione si affianca l’art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004, che per gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti richiede la trasmissione degli atti di affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a estranei alla pubblica amministrazione, prescindendo dal valore monetario.

I presupposti di legittimità per il ricorso a incarichi esterni sono enucleati nell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017. La linea interpretativa è restrittiva: le amministrazioni devono svolgere le proprie funzioni con il personale interno e solo in casi eccezionali possono ricorrere a professionalità esterne, previo interpello interno dal cui esito negativo scaturisce la procedura selettiva pubblica. Il comma 5-bis sancisce la nullità dei contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni personali, continuative e organizzate dal committente.

Con riferimento specifico al PNRR, l’art. 11 del d.l. n. 36/2022 consente di destinare le risorse non impegnate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato, secondo lo schema tipo e i limiti di durata e di compenso definiti dall’Agenzia per la coesione territoriale. La Sezione richiama la propria deliberazione n. 71/2023/INPR, con cui ha approvato linee applicative volte a orientare l’attività degli enti.

Nel merito, la Corte rileva che i tre rilievi mossi con la precedente deliberazione risultano superati. L’ente ha trasmesso il curriculum dell’esperto, i verbali della commissione e ha documentato il ripristino della pubblicazione dei dati richiesti dall’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, la cui omissione, secondo la disciplina, condiziona l’efficacia dell’atto e la liquidazione dei compensi. L’oggetto dell’incarico è ritenuto coerente con le finalità della normativa PNRR. La Sezione accerta pertanto la conformità, allo stato degli atti, dell’incarico alla legge e alle linee applicative, e richiede all’ente la costante osservanza delle disposizioni in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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