Fondo di garanzia INPS e ritenute fiscali sul TFR richiesto al netto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4286 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intervento del Fondo di garanzia dell’INPS, ai fini del calcolo della prestazione previdenziale l’Istituto deve fare riferimento alle somme lorde dovute al lavoratore, anche quando la richiesta di intervento si fondi su un titolo che indica importi al netto. In tale ipotesi l’INPS deve provvedere alla conversione al lordo delle somme richieste, determinare l’importo da trattenere per l’adempimento dell’obbligo d’imposta e liquidare ai lavoratori la corrispondente somma al netto. Poiché l’INPS è sostituto d’imposta ed è tenuto alle ritenute di legge, resta fermo che non può operare una seconda ritenuta su somme che, in base all’accertamento contenuto nel titolo, costituiscono già il netto dell’emolumento maturato e non corrisposto dal datore di lavoro. Il procedimento contabile così delineato va rispettato anche quando il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore per somme nette.
Il Fatto
I lavoratori avevano ottenuto decreti ingiuntivi nei confronti del datore di lavoro per importi netti a titolo di TFR e ultime mensilità. A seguito dell’infruttuoso recupero delle somme dal datore, si erano rivolti al Fondo di Garanzia dell’INPS, che aveva liquidato le spettanze considerando erroneamente le somme indicate nei decreti come lorde e applicando su di esse le trattenute fiscali.
La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l’INPS a pagare la differenza tra le somme dei decreti ingiuntivi e quelle corrisposte, con la trattenuta per l’imposta. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dai lavoratori con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso — violazione dell’art. 2120 cod. civ., dell’art. 2, commi 5 e 7, legge n. 297 del 1982 e degli artt. 633 e 474 cod. proc. civ., nonché dell’art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 11 d.lgs. n. 47 del 2000 — sono stati trattati congiuntamente per connessione e giudicati infondati.
La Corte ha posto in evidenza la particolarità della fattispecie: la somma richiesta al Fondo a titolo di TFR e ultime mensilità era già al netto delle ritenute fiscali, e su di essa l’INPS aveva operato nuovamente le ritenute erariali.
Richiamando propri recenti arresti (Cass. n. 8517 del 2023 e Cass. n. 23515 del 2024), la Corte ha ribadito la natura previdenziale della prestazione a carico del Fondo e la sua autonomia rispetto al credito vantato dal lavoratore verso il datore, confermando che l’INPS, quale sostituto d’imposta, deve operare tutte le trattenute di legge.
Sulla scia di Cass. n. 25016 del 2017 e Cass. n. 25663 del 2017, ha però affermato che l’Istituto non può operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta sull’importo effettivo da erogare, perché il meccanismo voluto dalla legge non legittima l’assoggettamento del lavoratore per due volte alla medesima ritenuta fiscale.
Il principio è che, ai fini del calcolo, l’INPS deve sempre riferirsi alle somme lorde, sia quando la richiesta richiama importi lordi sia quando — come nella specie — richiama un titolo contenente somme al netto; in quest’ultimo caso deve convertire al lordo le somme richieste e determinare l’importo da trattenere, salvo che le ritenute siano già state operate e versate all’Erario, liquidando ai lavoratori la corrispondente somma al netto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della recente formulazione della regola applicata.
Nota della Redazione
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