Incarico di consigliere giuridico del ministro e composizione del collegio contabile (Cass. Sez. Un. n. 34151 del 26.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., ricomprendono anche l’illegittima composizione dell’organo giurisdizionale speciale, ma solo a condizione che il vizio di costituzione del collegio sia di particolare gravità o consista in una alterazione strutturale dell’organo, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri. La carenza di giurisdizione è ravvisabile quando il difetto è imputabile a illegittimità costituzionale della norma sulla composizione del collegio o quando il vizio preclude l’identificazione dell’organo con quello delineato dalla legge. Ove il magistrato appartenga all’ordine giudiziario e sia munito dello status richiesto, non si configura difetto di legittimazione, né deficit strutturale dell’organo decidente idoneo a incidere sul canone di imparzialità obiettiva. La sussistenza di un provvedimento autorizzativo preclude l’operatività della norma che impone il collocamento fuori ruolo, difettandone la condicio legis.
Il Fatto
La Corte dei conti aveva condannato il ricorrente, nella sua qualità di Presidente di una Regione, al pagamento di una somma in favore della stessa Regione, per aver consentito la corresponsione di un’indennità “maggiorata” a quattro collaboratori senza i necessari presupposti, agendo con evidente colpa grave.
Successivamente alla sentenza, il ricorrente aveva appreso che il presidente del collegio che aveva deciso il giudizio era titolare di un incarico di consigliere giuridico di un Ministro della Repubblica, autorizzato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti cinque mesi prima dell’udienza di discussione e ancora in corso al momento della decisione. Ha quindi impugnato la sentenza davanti alla Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 66, legge n. 190/2012 e degli artt. 111 e 25 Cost. Il Procuratore generale ha resistito con controricorso, concludendo per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dal principio, già affermato in SU n. 26387/2020, secondo cui i motivi inerenti alla giurisdizione non si esauriscono nelle ipotesi di pronuncia su materia attribuita ad altro giudice o di difetto assoluto di giurisdizione, ma comprendono anche il caso in cui il giudice speciale emetta una decisione che invada le attribuzioni del legislatore o della pubblica amministrazione.
Accanto a tali ipotesi, la giurisprudenza riconduce nel sindacato per motivi di giurisdizione l’illegittima composizione dell’organo giurisdizionale, purché il vizio sia di particolare gravità. Il difetto si configura quando l’illegittimità deriva da una norma sulla composizione dichiarata incostituzionale, oppure da un’alterazione strutturale dell’organo per vizi di numero o di qualità dei membri, che ne impediscano l’identificazione con il modello legale. Diversamente, si verte in tema di violazione di norme processuali, sottratta al sindacato delle Sezioni Unite.
La Corte richiama il precedente sul C.G.A.R.S. composto con un membro nominato in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale, nonché il caso dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato composta con numero di giudicanti diverso dal prescritto. Ha invece escluso che integrino carenza di giurisdizione la partecipazione di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, la prosecuzione del giudizio dopo istanza di ricusazione o il collocamento fuori ruolo del relatore assegnato ad altro organo.
Nel caso concreto, il magistrato contestato appartiene all’ordine giudiziario ed è munito dello status di magistrato della Corte dei conti, così inverandosi il requisito della legittimazione a far parte dell’organo. Egli ha esercitato la potestas iudicandi non trovandosi nella condizione giuridica del fuori ruolo, essendo stato espressamente autorizzato da apposito provvedimento dell’organo competente. La preesistenza di tale autorizzazione è dirimente: difetta la condicio legis della disposizione invocata e la legittimità del provvedimento non è sindacabile in questa sede.
Il collegio risulta quindi composto da giudici muniti della potestas iudicandi. Le ragioni di astensione e i profili di imparzialità dedotti in concreto restano fuori dal perimetro di sindacabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato ove spettante.
Nota della Redazione
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