Incarico nominale non ricostituito se l’atto presupposto resta privo di visto (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 234 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La ricusazione del visto sull’atto che determina la posizione di stato priva di efficacia il provvedimento presupposto sin dalla sua emanazione. Il decreto di conferimento di incarico che da quell’atto dipende per relationem non è sussumibile nel novero degli incarichi nominali e non rientra tra gli atti interni meramente organizzatori. Esso costituisce atto di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), legge n. 20/1994 e va sottoposto a controllo preventivo di legittimità secondo l’ordinario iter procedimentale. La qualificazione dell’incarico nominale opera, infatti, ab externo, in rapporto di connessione con l’atto presupposto.
Il Fatto
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il decreto di conferimento di incarico di dirigenza scolastica, in continuità presso un’istituzione scolastica, con decorrenza dal 1° settembre 2025. In precedenza, l’11 agosto 2025, era stato sottoposto a controllo il decreto di conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale di direzione di un ambito territoriale, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001, di durata triennale e con la stessa decorrenza, in favore del medesimo dirigente.
Il magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti ed elementi istruttori, trattenendo per connessione anche il decreto di dirigenza scolastica. L’Amministrazione ha dapprima qualificato il decreto come incarico nominale, poi ha depositato memorie. Il deferimento alla pronuncia collegiale è stato chiesto perché le osservazioni sul decreto connesso non erano state superate, con incidenza sulla qualificazione del decreto di dirigenza scolastica.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la qualificazione del decreto di conferimento di dirigenza scolastica alla luce della ricusazione del visto deliberata sulla dirigenza amministrativa. L’art. 13 del C.C.N.L. area V dell’11 aprile 2006, integrato dall’art. 7 del C.C.N.L. del 15 luglio 2010, prevede che i dirigenti in particolari posizioni di stato ricevano incarico nominale per la durata corrispondente al comando, e che le sedi affidate diventino disponibili per altro incarico.
La Sezione ha già ritenuto che il provvedimento di incarico nominale sia annoverabile tra gli atti organizzatori interni, di natura meramente ricognitoria, non sussumibile negli atti di cui alla lett. b) dell’art. 3 legge n. 20/1994 e non sottoposto a controllo. La qualificazione di incarico nominale è però determinata ab externo e per relationem, ossia dalla sussistenza di altro provvedimento che costituisce la posizione di stato, rispetto al quale sussiste un rapporto di connessione.
Ne deriva che, ove l’atto determinante la posizione di stato sia privo di efficacia, il decreto di conferimento non è sussumibile nei conferimenti nominali e rientra nei provvedimenti dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3 legge n. 20/1994. La ricusazione del visto, infatti, non consente al decreto di acquisire efficacia fin dalla sua emanazione, secondo il principio già affermato dalla Sezione centrale n. SCCLEG/10/2009/PREV.
Nel caso concreto, il decreto di dirigenza scolastica non è stato restituito dalla Sezione. Tuttavia, per effetto della ricusazione del visto sul decreto di dirigenza amministrativa, divenuto per ciò privo di efficacia, il decreto di dirigenza scolastica non può essere qualificato atto interno meramente organizzatore. Esso rientra tra gli atti dell’art. 3, comma 1, lett. b), legge n. 20/1994 e deve essere sottoposto a controllo preventivo di legittimità.
Non rilevandosi, allo stato degli atti prodotti, vizi propri dell’atto esaminato, il Collegio appone il visto e dispone la conseguente registrazione, oltre alla pubblicazione della pronuncia nella sezione “Amministrazione trasparente – controlli e rilievi sull’Amministrazione” ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
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