Rito abbreviato contabile: pagamento parziale e condanna alle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 28 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio abbreviato contabile si definisce con sentenza ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. quando il convenuto versa, in unica soluzione e nel termine perentorio fissato dal Collegio, la somma determinata con il provvedimento che accoglie l’istanza. Tale definizione non integra una cessazione della materia del contendere, perché il pagamento è solo parziale rispetto alla pretesa attorea, ma una fattispecie estintiva speciale, estranea sia al modello processuale civile sia alle ipotesi di rinuncia agli atti e di inattività delle parti previste dal codice di giustizia contabile. Alla definizione agevolata segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il Responsabile di una struttura semplice di otorinolaringoiatria di un ospedale, chiedendo la condanna al risarcimento del danno in favore della struttura sanitaria per oltre 796.000 euro. Secondo la prospettazione attorea, il convenuto avrebbe arrecato all’azienda un danno patrimoniale indiretto con le condotte gravemente colpose tenute in occasione di un intervento chirurgico del gennaio 2011, seguito dal decesso della paziente.

Nel procedimento penale il convenuto era stato ritenuto colpevole di omicidio colposo in primo e in secondo grado; la Cassazione, con sentenza n. 27237/2019, aveva dichiarato l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Nel giudizio civile gli eredi avevano ottenuto la condanna della struttura sanitaria a oltre 753.000 euro. Il convenuto, costituitosi e negata la responsabilità, ha chiesto in via preliminare la definizione con rito abbreviato, offrendo il pagamento di 200.000 euro.

La Motivazione della Corte

Con decreto n. 9 del 13 ottobre 2025 il Collegio ha accolto l’istanza, ritenendola proposta nei modi e nei termini di legge e non ostandovi elementi di inammissibilità. Ha quindi determinato in euro 200.000,00 la somma dovuta, ha fissato il termine perentorio di trenta giorni per il versamento in unica soluzione in favore dell’amministrazione danneggiata e ha posto a carico del convenuto l’onere di depositare la documentazione attestante l’avvenuto pagamento.

Il Collegio ha inoltre fissato l’udienza in camera di consiglio per l’accertamento del tempestivo e regolare versamento. Dal deposito documentale è emerso il pagamento in unica soluzione della somma determinata, con l’ordinativo di incasso emesso dall’azienda sanitaria recante causale riferita proprio al decreto e al giudizio.

All’udienza camerale il Pubblico Ministero ha preso atto della documentazione e ha chiesto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con liquidazione delle spese secondo soccombenza; il difensore del convenuto si è rimesso al Collegio sulla ripartizione delle spese.

Accertati i presupposti, la Corte ha richiamato la qualificazione già offerta da questa Sezione: la definizione in esame è alternativa al giudizio, secondo il tenore letterale della norma, e non configura una cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento è parziale e non integrale rispetto alla pretesa. Si tratta piuttosto di una fattispecie estintiva speciale, non conforme al modello processuale civile né alle ipotesi di rinuncia agli atti e di inattività delle parti previste dal codice di giustizia contabile (Sez. Regione Toscana n. 114/2023).

Conclusivamente la Corte ha dichiarato definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e, come conseguenza della definizione agevolata, ha condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 320,00 (Sez. Regione Toscana n. 61/2024).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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