Esenzione IRPEF sulle pensioni dirette dei familiari superstiti di vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 49 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 estende alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi, senza richiedere alcuna correlazione tra il trattamento pensionistico e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. Il beneficio fiscale ha natura esclusivamente soggettiva e opera su tutti i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni dirette di cui siano titolari i familiari superstiti. Il richiamo alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e all’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 vale a delimitare l’ambito dei destinatari e non i trattamenti agevolabili. Il comma 1 dell’art. 3 della legge n. 206/2004, richiamato dal comma 2, conferma l’estensione del beneficio ai familiari anche superstiti sui loro trattamenti diretti.

Il Fatto

Le ricorrenti, figlie di un soggetto riconosciuto vittima del dovere, hanno chiesto all’INPS l’esenzione fiscale sulla propria pensione diretta. L’Istituto ha negato il beneficio sostenendo che l’esenzione IRPEF non si applica alle pensioni dirette spettanti ai familiari superstiti, il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, e che il beneficio riguarda solo la pensione diretta della vittima o la pensione di reversibilità.

Le ricorrenti hanno quindi agito davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto all’esenzione, invocando l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016. L’INPS ha resistito ribadendo che le ricorrenti sono titolari di trattamenti pensionistici propri, maturati su base contributiva, e che la ratio della provvidenza fiscale sarebbe quella di tutelare solo le vittime che abbiano riportato lesioni o malattie in ragione del servizio prestato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione di giurisdizione e la risolve affermando la propria potestas iudicandi. Richiamando Cass. civ., Sez. V, n. 24298/2019 e la giurisprudenza contabile (Sez. Toscana nn. 17 e 18/2025; Sez. Liguria n. 108/2022), il giudice rileva che le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito non sono attratte alla giurisdizione tributaria, perché riguardano un rapporto di tipo privatistico estraneo al potere impositivo. La giurisdizione della Corte dei conti quale giudice delle pensioni va letta in senso omnicomprensivo ed è estesa alle controversie relative alla correttezza della quantificazione dell’importo erogato dall’INPS.

Nel merito, la domanda è accolta. La Corte richiama l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 e ne svolge un’interpretazione letterale: la norma estende i benefici a tutti i “trattamenti pensionistici”, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato lo status di vittima del dovere. I richiami alla legge n. 466/1980, alla legge n. 302/1990 e all’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 non prevedono trattamenti pensionistici, ma delimitano soltanto l’ambito dei destinatari dell’estensione.

Sul punto il giudice richiama Cass. n. 15023/2024, Cass. n. 15115/2024 e Cass. n. 15121/2024, che hanno qualificato il beneficio come di natura esclusivamente soggettiva e hanno escluso che l’assenza di correlazione con l’evento lesivo possa giustificare un’interpretazione restrittiva. La Corte sottolinea che il comma 1 dell’art. 3 della legge n. 206/2004, richiamato dal comma 2, riconosce il beneficio anche ai familiari, anche superstiti, “anche sui loro trattamenti diretti”, confermando che i familiari ne hanno diritto pure sulle proprie pensioni dirette.

Alla luce di queste considerazioni il ricorso è accolto. La Corte accerta il diritto delle ricorrenti all’esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico diretto in godimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avendo l’intervento chiarificatore della Suprema Corte preceduto il deposito del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *