Conto del consegnatario irricevibile se privo dei modelli richiesti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 68 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è procedura giudiziale necessaria, volta a verificare che chi ha avuto maneggio di denaro o beni pubblici sia in grado di rendere conto della gestione. Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili è irricevibile quando l’amministrazione deposita il solo modello 16/M, privo dei dati essenziali sul carico, sullo scarico e sulle rimanenze richiesti dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010 e dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924. La carenza non può essere sanata dall’acquisizione tardiva degli ulteriori modelli in pendenza del giudizio, né dall’attività di verifica interna dell’amministrazione, non essendo l’agente contabile responsabile di tale difetto.

Il Fatto

Il magistrato istruttore riferiva, con relazione, sul conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un’amministrazione militare, per il periodo maggio-dicembre 2022. Il conto era stato depositato in ritardo e compilato mediante il solo modello 16/M, di riepilogo valutativo delle variazioni di carico dei materiali.

Rilevava il magistrato che non era stato utilizzato il modello 24, previsto dal d.P.R. n. 194/1996, né altro modello idoneo a dare conto di quanto richiesto dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, con conseguente irregolarità sostanziale del conto e sua inidoneità a rappresentare i risultati della gestione. Mancava inoltre la relazione dell’organo di controllo interno. L’amministrazione e l’agente contabile depositavano memorie; la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio di conto, qualificato come procedura giudiziale necessaria che trova fondamento nell’art. 103, comma 2, Cost. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, la Sezione ribadisce l’ineludibilità della giurisdizione contabile: alla verifica del conto non può supplirsi con controlli interni, regolati dalla stessa amministrazione, perché il legislatore ha affidato in via esclusiva al magistrato contabile l’esame dei conti e la verifica della regolarità delle gestioni.

Nel merito, il consegnatario di beni mobili assume per legge un obbligo di custodia e un obbligo di resa del conto, che deve dimostrare il debito iniziale, il materiale ricevuto, quello distribuito e le rimanenze. Tali risultanze non si rinvengono nel conto compilato sul modello 16/M, già solo per questo inadeguato rispetto alle prescrizioni di legge.

La Corte precisa che l’utilizzo del modello 24 non è automaticamente estensibile all’amministrazione militare e che la mancata adozione di un determinato modello non incide di per sé sulla validità del conto. È però necessario che il conto esibisca nella sostanza tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Le stesse Istruzioni tecnico-applicative richiamate dall’amministrazione chiariscono che il modello 16/M è solo uno dei prospetti contabili che compongono il conto e che tutti devono essere trasmessi.

Oltre al modello 16/M, l’amministrazione avrebbe dovuto depositare ulteriori registri e prospetti, solo complessivamente rappresentativi della gestione. Essi non possono essere confusi con la documentazione amministrativa di dettaglio, verificabile solo a domanda. Il Collegio rileva che le carenze del conto non erano state rilevate né dal responsabile del procedimento né dalla relazione dell’organo di controllo interno, non depositata.

Il modello 16/M trasmesso è pertanto inidoneo per forma e contenuto e irricevibile. Il difetto non è addebitabile all’agente contabile, né può essere convalidato retroattivamente dal deposito dei modelli aggiuntivi in corso di giudizio. Ne deriva l’impossibilità di approvare il conto e di discaricare l’agente. Il Collegio dichiara irricevibile il conto e nulla dispone sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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