Incarico a soggetto in quiescenza e divieto di conferimento di incarichi retribuiti (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 126 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’inclusione di un ente nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto annualmente dall’Istat ai fini della formazione del conto economico consolidato dello Stato ne determina l’assoggettamento ai vincoli di coordinamento della finanza pubblica, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto. Ne consegue l’applicazione del divieto di conferire incarichi di studio e di consulenza, nonché incarichi dirigenziali o direttivi, a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, stabilito dall’art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il ruolo formale dell’inserimento nell’elenco Istat è sufficiente a far scattare il vincolo di spesa, quale che sia la qualificazione privatistica dell’ente e la natura privatistica del rapporto di lavoro instaurato.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sull’esito del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Associazione della Croce Rossa italiana – Organizzazione di volontariato per l’esercizio 2022. L’ente è sottoposto al controllo in forza del d.P.C.m. del 24 luglio 2018, che ha richiamato le modalità di cui all’art. 12 della legge n. 259 del 1958.

Nel corso dell’esercizio, il Consiglio direttivo nazionale ha conferito, con delibera del marzo 2024, l’incarico di Segretario generale a un dipendente pubblico in quiescenza, già titolare della funzione di Capo di Gabinetto, con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e un compenso annuo lordo. Il Collegio dei revisori aveva espresso un parere di compatibilità e sostenibilità economica, mentre il Magistrato delegato al controllo aveva segnalato l’applicabilità dei vincoli di contenimento della spesa. Sono pervenute alla Sezione due segnalazioni sull’incarico.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza. Il Collegio dei revisori aveva sostenuto una lettura restrittiva del riferimento alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, ritenendolo meramente formale e idoneo a ricomprendere soggetti che non sono sostanzialmente pubbliche amministrazioni. Il Magistrato delegato aveva contestato tale posizione, richiamando il rilievo non soltanto formale dell’elenco Istat e la conseguente soggezione dell’Associazione alle regole di contenimento della spesa pubblica.

La Corte muove dall’inquadramento dell’ente: l’Associazione è iscritta, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell’elenco delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla formazione del conto economico consolidato dello Stato, nella sezione “Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali”. Da ciò la Sezione trae la conseguenza che l’ente è destinatario dei vincoli derivanti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica.

Il passaggio centrale è la qualificazione dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012 come “sicura espressione” di tali vincoli. La disposizione vieta alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché a quelle inserite nel conto economico consolidato come individuate dall’Istat, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, e di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo. La Corte sottolinea che gli incarichi sono comunque consentiti a titolo gratuito e che, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, la durata non può eccedere un anno, non prorogabile né rinnovabile presso ciascuna amministrazione.

La Sezione ricostruisce il dibattito svoltosi in sede consiliare, dove era stato prospettato il rischio della restituzione dei compensi eventualmente riconosciuti non dovuti, e richiama la propria deliberazione n. 80/2024/PAR della Sezione regionale di controllo per il Lazio, intervenuta sulla medesima questione. Su tali basi la Corte non si limita a dare atto del parere del Collegio, ma assume autonomamente posizione sul punto di diritto, escludendo che la riconduzione dell’ente all’elenco Istat possa ridursi a dato formale privo di effetti.

L’esito del controllo non è un giudizio di responsabilità, ma un invito formale: la Sezione invita l’Ente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dei soggetti rientranti nell’elenco annuale dell’Istat. La conseguenza operativa è che l’incarico retribuito conferito al soggetto in quiescenza si colloca in un ambito vietato, salva l’eventuale gratuità dell’incarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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