Assegnazione alloggio ERP in emergenza abitativa e termine di trenta giorni (TAR Calabria n. 617 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per emergenza abitativa, il termine per la conclusione del procedimento non è quello semestrale previsto dal regolamento comunale per la formazione della graduatoria, bensì quello ordinario di trenta giorni fissato dall’art. 2, comma 2, L. n. 241/1990. L’art. 31 L.R. Calabria n. 32/1996 non disciplina il procedimento di assegnazione emergenziale, sicché spetta al Comune dettarne le regole nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni. Non è illegittima la previsione regolamentare che, in presenza di più richieste e di una quota di riserva limitata, costruisca la graduatoria mediante il rinvio ai punteggi e ai criteri di priorità degli artt. 18 e 19 L.R. n. 32/1996, risultando coerente con i principi di imparzialità e trasparenza. È invece inammissibile la condanna dell’ente all’adozione del provvedimento di assegnazione quando residuino adempimenti istruttori.

Il Fatto

La ricorrente, madre di un minore con disabilità grave, ha ricevuto un provvedimento esecutivo di sfratto per morosità cui ha fatto seguito, in data 10 ottobre 2025, un atto di sgombero. Rimasta senza occupazione dall’11 aprile 2025, ha presentato il 18 ottobre 2025 istanza di assegnazione di un alloggio ERP in regime di emergenza abitativa, ai sensi dell’art. 31 L.R. n. 32/1996, corredandola con documentazione attestante l’indigenza e lo stato di salute del figlio.

L’istanza non è stata evasa. La ricorrente ha allora impugnato gli artt. 7 e 13 del Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 25.01.2018, ritenendoli ostativi, e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna del Comune all’adozione del provvedimento di assegnazione. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricognizione della disciplina dell’emergenza abitativa. L’art. 10 d.P.R. n. 1035/1972 configura la riserva di alloggi come deroga non già al principio della valutazione comparativa tra aventi titolo, bensì alla sola regola della presentazione della domanda su bando. Chi versa in situazione emergenziale può chiedere l’assegnazione in qualsiasi momento, ma sempre tenendo conto dell’ordine della graduatoria.

L’art. 31 L.R. n. 32/1996 riserva una quota degli alloggi disponibili a specifiche situazioni di disagio tipizzate, ivi compresi gli sfratti. La norma, tuttavia, non disciplina il procedimento che il Comune deve seguire per istruire l’istanza: da tale lacuna deriva la legittimità del Regolamento comunale.

Quanto all’art. 7, il Collegio respinge la lettura proposta in ricorso. Il termine semestrale indicato per la formazione delle graduatorie non è incoerente solo con l’urgenza delle esigenze, ma si scontra con il termine di trenta giorni dell’art. 2, comma 2, L. n. 241/1990. Poiché le disposizioni sulla durata massima dei procedimenti attengono ai livelli essenziali delle prestazioni ex art. 29, comma 2-bis, L. n. 241/1990, gli enti locali non possono stabilire garanzie inferiori. La corretta esegesi della norma regolamentare, che prevede riunioni della Commissione almeno ogni trenta giorni, consente però di ritenere che il termine per provvedere coincida proprio con i trenta giorni.

Parimenti infondata è la censura avverso l’art. 13. Data la scarsità della risorsa e l’esigua quota di riserva, la predisposizione di una graduatoria permanente, mediante rinvio ai punteggi dell’art. 18 e ai criteri di priorità dell’art. 19 L.R. n. 32/1996, non è distonica rispetto alla ratio dell’art. 31, favorendo il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza.

Il Collegio accoglie invece la domanda ex art. 31 c.p.a.: spirato inutilmente il termine di trenta giorni dall’istanza del 18 ottobre 2025, l’inerzia del Comune è illegittima. È rigettata la domanda di condanna ex art. 31, comma 3, c.p.a., per carenza dei presupposti, residuando adempimenti istruttori quali la comparazione con istanze antagoniste e la verifica dell’esaurimento della quota di riserva. Il Comune deve provvedere con atto espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza; è riservata la nomina di un Commissario ad acta. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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