Incendio colposo da abbruciamento di potature: posizione di garanzia e colpa (Cass. pen. Sez. IV n. 10458 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incendio colposo, chi, nell’esecuzione di un’attività pericolosa consentita — quale l’abbruciamento dei residui di potatura in area agricola — appicca il fuoco, assume una posizione di garanzia che impone un obbligo di diligenza e perizia più elevato di quello richiesto per le attività comuni. Egli risponde dell’evento se perde il controllo delle fiamme. La modifica del capo di imputazione, che corregga la qualifica dell’imputato da titolare a dipendente, integra un’ipotesi di modificazione della contestazione, non di fatto nuovo, quando restano immutati condotta, evento, nesso causale, luogo ed epoca. La responsabilità per l’innesco è affermata anche in presenza di condotte colpose alternative riferibili al medesimo imputato, purché sia esclusa l’incidenza di meccanismi eziologici indipendenti. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze conferma la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 449 cod. pen. per aver cagionato, per colpa, l’incendio di circa 9000 mq di terreno coltivato a oliveto. L’incendio si era sviluppato durante l’abbruciamento dei residui di potatura, attività svolta in esecuzione dell’incarico ricevuto da una ditta affidataria del lavoro.
Il ricorrente censura la decisione su tre fronti: l’erronea applicazione degli artt. 423, comma 2, e 179 cod. proc. pen., per essere stata posta a fondamento dell’azione penale una contestazione diversa da quella originaria quanto alla veste soggettiva; il difetto di motivazione su condotta, nesso causale ed elemento soggettivo; il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il profilo processuale e lo dichiara infondato. Il capo di imputazione è stato modificato, non immutato: la condotta contestata e l’evento sono rimasti identici, essendo stata corretta solo l’erronea indicazione della veste in cui l’imputato aveva operato. La contestazione originaria, come quella modificata, ha a oggetto l’aver personalmente cagionato l’incendio, dopo aver eseguito la potatura e appiccato il fuoco agli sfalci residui. Si tratta, quindi, di attività esecutiva e non di compiti organizzativi altrui, con la conseguenza che trova applicazione l’art. 423, comma 1, cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità sul rapporto di causalità viene poi richiamata: la responsabilità per l’evento naturale deve essere affermata anche quando l’innesco della serie causale sia attribuibile a più condotte colpose alternative, purché ciascuna sia riferibile allo stesso imputato e sia esclusa l’incidenza di meccanismi eziologici indipendenti. Nel caso di specie, l’imputato è rimasto sul posto fino a quando le fiamme sono sfuggite al suo controllo e non ha mai proposto tesi alternative.
Il passaggio centrale riguarda la posizione di garanzia. Chi svolge un’attività pericolosa, sebbene consentita, è tenuto a prevenire i rischi per i terzi. La Corte precisa che, in questo ambito, la soglia della prevedibilità è più alta, perché gli eventi dannosi sono maggiormente prevedibili rispetto alle attività comuni: ne deriva un obbligo di diligenza e perizia più intenso. La posizione del titolare della ditta potrebbe in astratto aggiungere, ex art. 113 cod. pen., una responsabilità concorrente, ma non escludere l’efficienza causale della condotta negligente dell’esecutore.
Quanto all’elemento soggettivo, il giudizio di prevedibilità va condotto ex ante, considerando le condizioni di tempo e di luogo in cui il fuoco è stato acceso e gli accorgimenti omessi per prevenirne la diffusione. Non occorre la rappresentazione specifica dell’evento dannoso concretamente verificatosi, essendo sufficiente la potenziale idoneità della condotta a creare una situazione di danno. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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