Prescrizione ex art. 159 cod. pen. reati ante 2019 ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 2575 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3/2019 e dalla legge n. 134/2021. Per i reati commessi dall’1 gennaio 2020, invece, si applica la disciplina della sospensione posta dalla legge n. 134/2021. Ne consegue che, per i reati commessi nel vigore della legge n. 103/2017, il decorso del termine massimo di prescrizione è interrotto dalla sospensione prevista in relazione ai rinvii per impedimento delle parti o per esigenze di acquisizione probatoria.
Il Fatto
Il Tribunale di Teramo in composizione monocratica aveva dichiarato l’imputato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, una mazza da baseball della lunghezza di cm. 72, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro milleduecento di ammenda, con confisca e distruzione della mazza in sequestro.
La Corte di appello di L’Aquila aveva confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione con un motivo unico, deducendo cumulativamente l’erronea applicazione della legge penale e l’omessa o contraddittoria motivazione, lamentando la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rilevato che il reato contravvenzionale ascritto ha un termine ordinario di prescrizione di quattro anni, aumentabile fino a cinque. Poiché il fatto risale al 17/12/2019, il termine massimo di prescrizione, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe spirato il 17/12/2024.
Tale conclusione è stata, tuttavia, superata in ragione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, Polichetti, richiamato dalla Corte. Detto principio chiarisce che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, ossia dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Per tali reati, la sospensione disciplinata dalla novella non è stata abrogata con effetti retroattivi né dalla legge n. 3/2019 né dalla legge n. 134/2021, che hanno invece innovato la disciplina per i reati commessi dall’1 gennaio 2020.
L’applicazione di tale sospensione al caso di specie comporta il mancato spirare del termine di prescrizione. Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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