Incentivi energia, potenza dichiarata difforme e decadenza dal Registro (Cons. Stato n. 6571 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi pubblici alla produzione di energia da fonti rinnovabili, il provvedimento con cui il GSE, all’esito dell’attività di verifica e controllo di cui all’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, accerta la mancanza dei requisiti oggettivi di ammissione non è espressione di autotutela, ma costituisce un atto vincolato di decadenza accertativa. Opera il principio di autoresponsabilità, limite naturale dell’affidamento, che grava l’interessato dell’onere di completezza e veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Ne consegue che la difformità tra la potenza dichiarata nella domanda di accesso agli incentivi e quella risultante dal titolo concessorio giustifica di per sé la decadenza, non essendo configurabile il falso innocuo e dovendo il soccorso istruttorio essere verificato in concreto, senza alterare la par condicio tra i concorrenti.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto idroelettrico di nuova costruzione aveva chiesto al GSE l’iscrizione al Registro di cui al d.m. 6 luglio 2012, ottenendo collocazione utile in graduatoria e il riconoscimento degli incentivi. A seguito della successiva richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti, il Gestore ha dapprima comunicato il preavviso di rigetto e poi, con provvedimento del 23 giugno 2017, ha disposto la decadenza dalla graduatoria, rilevando l’indebito beneficio di criteri di priorità, una discrepanza di potenza e una non conformità tra realizzato e assentito.
Il ricorso avverso tale atto è stato respinto dal TAR Lazio. Nelle more, la società ha chiesto l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 237/2020. Il diniego del 13 maggio 2021 e il successivo rigetto del riesame del 17 ottobre 2022 hanno dato luogo a ricorsi per motivi aggiunti, respinti dal giudice di primo grado, con conseguente appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rigetta l’appello. In via preliminare, il Collegio dichiara tardiva la memoria di replica depositata oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza, ai sensi degli artt. 73 c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a., richiamando la giurisprudenza di Cons. Stato, sez. IV, n. 1322 del 2023. Non esamina invece l’eccezione di inammissibilità del terzo motivo, stante l’infondatezza nel merito del gravame.
Sul primo motivo, il giudice d’appello conferma l’improcedibilità del ricorso introduttivo: il provvedimento del 2017 è stato superato dalla nota del 17 ottobre 2022, unico atto effettivamente lesivo e ritualmente impugnato con motivi aggiunti. Sul secondo motivo, relativo alle garanzie partecipative, la Sezione osserva che la società era stata resa edotta dei motivi ostativi già in sede di preavviso di rigetto. La tutela dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 non si riduce a un rituale formalistico: il privato deve allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento. Onere non assolto, nel caso, con la mera riproposizione di argomenti già noti.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ribadisce che il provvedimento del GSE non è espressione di autotutela, bensì atto vincolato di decadenza accertativa, fondato sull’accertata mancanza dei requisiti oggettivi. In materia di incentivi opera il principio di autoresponsabilità, che impone all’interessato di fornire elementi completi e veritieri. La difformità tra la potenza dichiarata (0,520 MW) e quella minore risultante dal titolo concessorio (0,482 MW) è ragione sufficiente a sorreggere il diniego. Non è configurabile il falso innocuo, e la praticabilità del soccorso istruttorio va verificata in concreto, senza tradursi in alterazione della trasparenza e della par condicio.
Il quarto motivo, di incostituzionalità dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, è respinto: il regime decadenziale ha già ricevuto avallo da Cons. Stato, Ad. plen., n. 18 del 2020, e le questioni sono manifestamente infondate in ragione del richiamato principio di autoresponsabilità. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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