Il silenzio del MASE sulla VIA di progetti PNIEC è illegittimo e impone di provvedere (TAR Puglia n. 861 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di valutazione dell’impatto ambientale relativa a un progetto rientrante nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, qualora risultino decorsi i termini perentori di cui all’art. 25, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006. La mancata espressione dei pareri richiesti nel procedimento ovvero l’eventuale dissenso manifestato dalle amministrazioni coinvolte non elidono l’obbligo dell’autorità competente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006. Gli atti endoprocedimentali, come il parere della commissione tecnica o la richiesta di concerto, non valgono a escludere la permanenza dell’inerzia, alla quale consegue l’ordine di provvedere entro un termine determinato, con la nomina del commissario ad acta solo in caso di perdurante inadempimento.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale relativo a un impianto agrivoltaico, della potenza di 17 MW, da realizzarsi in un comune pugliese. Il procedimento, di competenza statale, riguardava un progetto rientrante tra quelli attuativi del PNIEC, soggetto alla disciplina speciale di cui all’art. 25, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006. Nonostante lo scadere dei termini previsti per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento espresso.

La società, pertanto, ha agito innanzi al Tribunale amministrativo chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Cultura, mentre la Regione Puglia non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, valorizzando il quadro normativo di riferimento. Per i progetti inclusi nel PNIEC, l’art. 25, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006 impone alla commissione tecnica di esprimersi entro termini stringenti e al Ministero di adottare il provvedimento di VIA nei successivi trenta giorni. Tali termini, secondo il comma 7 della medesima disposizione, si considerano perentori, con le conseguenze di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990. Nel caso di specie, essendo decorsi ampiamente i termini, sussisteva l’obbligo di provvedere.

La Corte ha precisato che l’inerzia dell’Amministrazione non può essere giustificata dalla mancata espressione dei pareri richiesti nel corso dell’istruttoria. L’art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce, infatti, che, qualora i pareri non siano resi nei termini o esprimano valutazioni negative, l’autorità competente procede comunque alla valutazione. Tale principio è coerente con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato anche dal Regolamento (UE) 2022/2577.

Il Collegio ha, altresì, escluso che la richiesta di concerto alla Soprintendenza Speciale per il PNRR e l’espressione del parere della Commissione Tecnica potessero qualificarsi come atti idonei a interrompere il silenzio, trattandosi di meri atti endoprocedimentali che non fanno venire meno l’obbligo del Ministero di chiudere il procedimento con un provvedimento finale espresso.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del silenzio e ha ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro il termine di centottanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha, infine, differito la nomina del commissario ad acta, da disporre solo in caso di perdurante inadempimento, e condannato le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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