Illegittimo mancato riconoscimento titolo specializzazione spagnolo impone misure compensative (TAR Lazio n. 5886 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, l’Amministrazione non può opporre una preconcetta barriera al riconoscimento fondata sulla natura non abilitante o “propria” del titolo, ma è tenuta a valutare in concreto, all’esito di un’adeguata istruttoria, se il percorso formativo seguito dal richiedente abbia il medesimo contenuto di quello richiesto nello Stato membro ospitante per l’accesso alla professione. La mancanza dell’attestazione dell’autorità dello Stato d’origine non è di per sé ostativa al riconoscimento, dovendosi verificare il livello di competenza professionale effettivamente acquisito. Qualora dal confronto tra le formazioni emergano differenze sostanziali, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare l’adozione di opportune misure compensative, anche aggravate, per colmare le lacune riscontrate, senza che possa invocarsi la disparità di trattamento con i cittadini che hanno seguito il percorso nazionale per giustificare un diniego non adeguatamente motivato.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un attestato di conclusione del corso “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, conseguito in Spagna nel marzo 2021 presso un ateneo privato, chiedeva al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio dell’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado in Italia. L’Amministrazione, conformandosi al parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca e a quello dell’omologo Ministero spagnolo, rigettava l’istanza, ritenendo il titolo non abilitante e privo dei requisiti per l’accesso all’insegnamento in Spagna, nonché caratterizzato da differenze ritenute incolmabili rispetto al percorso formativo italiano di cui al d.m. 30 settembre 2011. Il diniego evidenziava anche l’assenza di misure compensative, unitamente alla disparità di trattamento che si sarebbe creata rispetto ai docenti italiani. La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione della disciplina europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, come interpretata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia UE, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio accoglie il ricorso. In primo luogo, il Collegio richiama i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le pronunce n. 18-22 del 2022, secondo cui il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, anche laddove non si voglia riconoscere la piena applicabilità della direttiva 2005/36/CE, persistendo comunque l’obbligo di valutare le domande ai sensi delle disposizioni generali del TFUE.
Il Collegio rileva che la mancanza dell’attestazione dell’autorità spagnola, comprovante la possibilità di esercitare la professione di insegnante di sostegno in Spagna, non è di per sé ostativa al riconoscimento. La citata giurisprudenza europea, in diretta attuazione degli artt. 45 e 49 TFUE, impone infatti alle autorità dello Stato membro ospitante di valutare le competenze professionali acquisite dall’interessato e di confrontarle con quelle richieste per l’accesso alla professione, anche quando manchino i documenti necessari ai sensi dell’art. 13 della direttiva. La valutazione del percorso formativo estero costituisce quindi un obbligo, non una facoltà dell’Amministrazione, che non può limitarsi a un giudizio meramente formale sul titolo.
Quanto alle differenze riscontrate tra i due percorsi formativi, il TAR osserva che la motivazione del diniego risulta affidata a rilievi di carattere generale, quali la diversa denominazione del corso (“sostegno educativo” rispetto a “sostegno didattico”), le modalità blended di svolgimento di laboratori e tirocinio o il richiamo ai requisiti del d.m. 30 settembre 2011. Tali argomenti non tengono conto dell’insieme dei diplomi, dei certificati e dell’esperienza pertinente dell’interessato, né considerano la diffusa sovrapposizione tra le materie del corso spagnolo e gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del d.m. citato, per un totale di 1500 ore e 60 CFU.
Il provvedimento impugnato risulta carente anche laddove omette di considerare l’assegnazione di misure compensative. L’Amministrazione ha ritenuto incolmabili le differenze tra i percorsi, impedendo ogni possibilità di compensazione. Sul punto, il Collegio richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VI, 8 luglio 2021, causa C-166/20, secondo cui in presenza di differenze sostanziali le autorità nazionali “possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze”, potendo il riconoscimento avvenire anche con misure aggravate, come ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. La disparità di trattamento paventata dall’Amministrazione non può quindi giustificare un diniego non adeguatamente motivato.
Nota della Redazione
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