Incentivi funzioni tecniche centrale committenza includono quota innovazione (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 196 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi per le funzioni tecniche, la quota riconoscibile al personale della centrale di committenza è fissata dall’art. 45, comma 8, d.lgs. n. 36/2023 nella misura massima del 25 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 del medesimo articolo. Tale quota si calcola sull’intero fondo e non sulla sola componente dell’80 per cento destinata agli incentivi del personale. Essa è pertanto comprensiva delle due componenti: l’80 per cento per gli incentivi e il 20 per cento per la quota innovazione. Restano fermi i limiti e le finalità dei commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 45, che vincolano la centrale di committenza a destinare la componente del 20 per cento alle finalità ivi previste.

Il Fatto

Due Comuni hanno stipulato una convenzione per lo svolgimento delle procedure di gara da parte della stazione appaltante qualificata di uno dei due enti, disciplinando anche gli oneri per le funzioni tecniche e la quota da destinare come incentivo al personale dipendente.

Muovendo da tale quadro, il rappresentante legale dell’ente ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla corretta interpretazione del combinato disposto dei commi 2 e 8 dell’art. 45, d.lgs. n. 36/2023. Il dubbio riguardava la base di calcolo: se il 25 per cento spettante al personale della stazione appaltante qualificata vada computato sull’intero fondo incentivante oppure sulla sola quota dell’80 per cento, previo scorporo della componente del 20 per cento destinata al fondo innovazione dell’ente titolare dell’appalto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio verifica i requisiti di ammissibilità del parere, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La richiesta è legittimamente formulata dal Sindaco, organo investito del potere di rappresentanza dell’ente, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL. Sul piano oggettivo, il quesito attiene alla materia della contabilità pubblica, poiché riguarda l’interpretazione della disciplina delle risorse destinate a remunerare le funzioni tecniche, in termini generali e astratti, senza interferenze con le altre funzioni della Corte o di altri plessi giurisdizionali.

Nel merito, la Sezione ricostruisce il previgente art. 113, d.lgs. n. 50/2016, che distingueva la fattispecie del comma 2, riferita al personale della centrale che svolge le attività tecniche elencate, da quella del comma 5, relativa ai compiti ausiliari. Il comma 2 fissava il tetto del fondo nella misura massima del 2 per cento sull’importo posto a base di gara; il comma 5 riconosceva al personale della centrale unica una quota non superiore a un quarto dell’incentivo di cui al comma 2.

Il Collegio sottolinea come l’art. 45, comma 8, d.lgs. n. 36/2023 innovi rispetto alle previsioni previgenti, attraendo al limite del 25 per cento le attività tecniche indicate nell’allegato I.10 in relazione alle funzioni svolte dal personale della centrale di committenza. Il comma 2, cui il comma 8 rinvia, dispone che le stazioni appaltanti destinano risorse per le funzioni tecniche in misura non superiore al 2 per cento dell’importo posto a base delle procedure di affidamento.

Il comma 3 destina l’80 per cento al fondo incentivi per il personale, mentre il comma 5 riserva il restante 20 per cento alle finalità dei commi 6 e 7, ossia l’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e la formazione del personale. Esclusa l’ipotesi delle risorse derivanti da finanziamenti europei o a destinazione vincolata, non emergono dal dato letterale elementi che impongano una lettura restrittiva del combinato disposto dei commi 2, 5 e 8.

Pertanto, il 25 per cento spettante alla centrale di committenza si calcola sull’intero 2 per cento e comprende entrambe le componenti. Il Collegio osserva che il 20 per cento del 25 per cento, pari al 5 per cento, cumulandosi con il 20 per cento del 75 per cento rimanente in capo all’ente, pari al 15 per cento, totalizza il 20 per cento richiamato dal comma 2, così rispettando la finalizzazione voluta dal legislatore ai commi 6 e 7.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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