Ritardo nella liquidazione della pensione: danno patrimoniale e non patrimoniale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 332 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica comprende non solo le controversie sul diritto e sulla quantificazione della prestazione, ma anche le domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto pensionistico, comprese quelle connesse alla tempistica della liquidazione. Il ritardo nell’erogazione del trattamento di quiescenza, se ascrivibile all’amministrazione procedente, integra responsabilità contrattuale e impone il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei tardivamente corrisposti, secondo il principio del cumulo parziale. Il danno non patrimoniale è risarcibile quando la condotta illecita lede in modo grave diritti inviolabili della persona, superando la soglia minima di tollerabilità ed essendo specificamente allegato e provato, non potendosi ritenere il danno in re ipsa.
Il Fatto
La ricorrente, docente collocata in quiescenza dal 1° settembre 2016, agiva dapprima davanti al Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, per ottenere l’accertamento della responsabilità contrattuale dell’amministrazione scolastica per il ritardo nella liquidazione del trattamento pensionistico e il conseguente ristoro dei danni non patrimoniali.
Il Tribunale, con sentenza n. 4716/2022, dichiarava il difetto di giurisdizione, individuando nella Corte dei conti il giudice competente per la parte di domanda relativa al risarcimento del danno da ritardo nell’erogazione della pensione. Il giudizio veniva quindi riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania. Non era contestato che il pagamento fosse intervenuto solo dal marzo 2017, con corresponsione degli arretrati.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, rileva che la giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto pensionistico implica l’appartenenza al giudice contabile anche delle domande risarcitorie. La sentenza del Tribunale di Napoli aveva già devoluto a questa giurisdizione le pretese connesse alla tempistica della liquidazione.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 62 del r.d. n. 1214/1934, che riserva alla Corte dei conti la cognizione delle domande di adempimento degli obblighi nascenti dalla legge a carico dell’amministrazione, come quelle di risarcimento. Il criterio è oggettivo e unitario: rileva il rapporto cui la domanda inerisce, non la distinzione tra esatto adempimento e risarcimento. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 9436 del 2023, che hanno ricondotto alla giurisdizione contabile le controversie sull’inadempimento della prestazione pensionistica, comprese quelle per interessi e rivalutazione sui ratei tardivamente corrisposti.
Nel merito, il giudice rileva che la memoria del MIUR, pur allegando una presunta omissione documentale da parte della ricorrente, non risulta provata. All’atto di cessazione era effettivamente allegata la nota INPS attestante l’appartenenza della docente alla categoria dei beneficiari della salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014. Anche qualora l’allegato fosse mancato, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 e acquisire d’ufficio il documento ex art. 18 della medesima legge.
Il ritardo nell’emissione del modello PL1 è dunque ascritto unicamente all’amministrazione scolastica e non all’INPS. Quanto ai danni patrimoniali, la Corte richiama le SS.RR. n. 10/QM/2002, applicando il principio del cumulo parziale tra interessi e rivalutazione e riconoscendo gli stessi d’ufficio sulle somme arretrate, con prevalente funzione di reintegrazione del credito.
Sul danno non patrimoniale, il giudice applica i criteri della Cass. Sez. Un. n. 26972 dell’11.11.2008: risarcibilità in presenza di lesione grave di diritti inviolabili, non futile e specificamente provata. I certificati medici attestano un disturbo depressivo ansioso severo di natura reattiva rispetto all’improvvisa indigenza economica. Il MIUR è condannato al risarcimento, determinato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in euro 5.000, oltre interessi legali; le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.