Conto giudiziale improcedibile per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 115 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non deve rendere il conto giudiziale il consegnatario che ha in consegna mobili di ufficio per mero debito di vigilanza. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio; il debito di vigilanza connota la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e sulla gestione delle scorte operative. Il consegnatario con debito di vigilanza è agente amministrativo e non contabile: difetta il presupposto soggettivo della resa del conto e il giudizio di conto va dichiarato improcedibile, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un funzionario di un Comune, addetto all’ufficio patrimonio, per l’esercizio finanziario 2019. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva rilevato che la gestione rendicontata non concerneva beni per i quali l’agente avesse un vero debito di custodia: gli elenchi inventariali comprendevano autovetture, scuolabus, arredi e immobili, beni di uso abituale, in massima parte non custoditi in magazzini.
Il relatore aveva quindi concluso per la non qualificabilità dell’atto come conto giudiziale, richiamando il regime differenziato tra custodia e vigilanza e i precedenti delle Sezioni regionali. Il consegnatario si è costituito chiedendo l’accertamento della natura amministrativa del proprio ruolo e l’inammissibilità del giudizio per difetto del presupposto soggettivo. Il Pubblico Ministero ha rimesso la decisione al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due forme di responsabilità. Il debito di custodia ricorre quando il consegnatario gestisce un deposito o un magazzino alimentato da produzione o acquisto in stock, destinato a ricostituire le scorte delle articolazioni dell’amministrazione, con debito di materie e obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza, invece, si esaurisce nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e nella gestione delle scorte operative assegnate agli uffici per l’uso immediato.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo. Quando la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non serve al funzionamento ma al continuativo rifornimento, e allora si configura una gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie restano esclusi dal conto, ferma la rendicontazione amministrativa (richiamate Sez. Calabria sent. 39/2020 e Sez. Liguria sent. 133/2016).
La Corte applica anche il criterio formale del mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Nel caso concreto i beni risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito, mentre la mera elencazione degli inventari non dimostra la gestione in magazzino. Lo stesso convenuto ha condiviso i rilievi istruttori. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, non di custodia.
Da qui la qualificazione come agente amministrativo e il difetto dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è dichiarato improcedibile. La Corte precisa che l’amministrazione resta tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a effettiva custodia e, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, limitata la pronuncia a questioni preliminari, compensa le spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.