Incentivi alle funzioni tecniche estesi anche alle concessioni (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 5 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’articolo 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a differenza del previgente art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, estende l’istituto degli incentivi alle funzioni tecniche anche alle concessioni. La formulazione normativa richiama espressamente, tra i soggetti destinatari, le «stazioni appaltanti» e gli «enti concedenti», e riferisce la base delle risorse alle «procedure di affidamento», senza più circoscriverle ai soli appalti. È invece inammissibile, per difetto di generalità e astrattezza, il quesito che investa la concreta determinazione della base di calcolo dell’incentivo, risolvendosi in un avallo preventivo di scelte gestionali dell’ente.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Riccia ha formulato una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Molise in materia di incentivi alle funzioni tecniche. L’istanza muove dalla divergenza delle interpretazioni espresse dalle Sezioni regionali sulla applicabilità dell’istituto alle concessioni e sulle relative modalità di calcolo.
I quesiti proposti sono due: se l’istituto degli incentivi si applichi alle concessioni (quesito a); se la base di calcolo debba individuarsi nel valore stimato della concessione ovvero nell’importo del corrispettivo posto a carico del concessionario (quesito b).
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto il profilo soggettivo. Il Comune istante è ente legittimato ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003; la mancata operatività del CAL regionale non preclude l’ammissibilità della richiesta. La domanda, sottoscritta dal Sindaco quale organo di rappresentanza legale, è quindi soggettivamente ammissibile.
Sul piano oggettivo, la Corte richiama i criteri consolidati. La funzione consultiva non ha portata generale, ma è limitata alla materia della contabilità pubblica, intesa come sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti, in visione dinamica degli equilibri di bilancio. Il quesito deve inoltre presentare carattere generale e astratto, non riguardare provvedimenti già adottati e non interferire con le funzioni di altre magistrature.
Il primo quesito rientra pacificamente nella contabilità pubblica. L’analisi comparata dei testi normativi è decisiva. Il previgente art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 evocava le sole «stazioni appaltanti» e riferiva gli oneri ai «singoli appalti»: la giurisprudenza ne escludeva ogni estensione alle concessioni. Il nuovo art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 discorre invece, per quattro volte, di «stazioni appaltanti» e «enti concedenti», e collega le risorse alle «procedure di affidamento», dizione volutamente generica.
Le definizioni dell’allegato I.1, riprese dall’art. 174, comma 2, del codice, confermano l’intento di includere le concessioni. La relazione del Consiglio di Stato chiarisce che le risorse gravano sugli stanziamenti di tutte le procedure di affidamento. Sul secondo quesito, la Sezione rileva che esso sottende valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale dell’ente, mirando a un avallo preventivo di legittimità: è pertanto oggettivamente inammissibile.
Nota della Redazione
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