Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 12 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, in ottemperanza al decreto che ha fissato il termine, determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è definito dal giudice monocratico con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha proposto ricorso al giudice monocratico della sezione giurisdizionale regionale chiedendo la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito a una struttura ricettiva gestita dal comune. L’agente contabile, nella sua qualità di agente contabile esterno, non aveva depositato il rendiconto nel termine ordinario.
Con decreto il giudice monocratico ha fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente il comune ha comunicato che le strutture interessate, tra cui quella in epigrafe, avevano trasmesso il conto, debitamente parificato. Il P.M., preso atto della presentazione, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo in tale richiesta nel corso dell’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce in via preliminare il regime processuale del giudizio di resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Fa eccezione l’ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, che apre la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c.
A sostegno di tale lettura il giudice richiama una pluralità di decisioni di altre sezioni giurisdizionali regionali, che hanno definito con sentenza monocratica giudizi della stessa natura: Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019 e 170/2019; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze nn. 182/2019 e 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016. Il quadro giurisprudenziale conferma la riconducibilità della definizione al giudice monocratico.
Passando al merito, il giudice rileva che il conto relativo all’esercizio 2018 risulta trasmesso alla segreteria della sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto che aveva fissato i termini. La prestazione della resa del conto interviene dunque in pendenza del giudizio, privando di oggetto la domanda originaria della Procura.
Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Il giudice precisa che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Su tale profilo il richiamo è alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019, e nuovamente alla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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