Incentivi tecnici ai dipendenti delle società in house secondo il nuovo Codice (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 72 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina delle funzioni tecniche di cui all’art. 45 d.lgs. n. 36/2023 è applicabile anche agli affidamenti effettuati secondo il modello dell’in house providing. La società in house è longa manus dell’amministrazione e non è ad essa estranea, sicché nei suoi confronti opera la normativa in tema di funzioni tecniche. Il comma 2 dell’art. 45, nel riferirsi alle funzioni svolte dai propri dipendenti, va letto nel senso che gli incentivi tecnici possono essere attribuiti anche al personale delle società in house. Non osta a tale conclusione la previsione dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che esclude dall’applicazione del codice i contratti esclusi: i contratti realizzati dalle società in house non sfuggono integralmente alla disciplina del codice.

Il Fatto

L’Amministratore straordinario della Provincia di Sassari ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, in merito alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 d.lgs. n. 36/2023 a personale di una propria società in house.

La Provincia detiene l’intero capitale sociale dell’ente controllato ed esercita su di esso il controllo analogo, affidandogli diversi servizi strumentali. Per ogni servizio i dirigenti dei settori competenti costituiscono gruppi di lavoro composti da personale dell’ente, con individuazione delle funzioni tecniche comprese nell’allegato I.10 al Codice dei contratti. Il regolamento provinciale per la ripartizione degli incentivi non prevede l’ipotesi degli affidamenti in house. L’ente ritiene che l’art. 45 si riferisca genericamente a tutte le procedure di affidamento e chiede conferma di tale assunto.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto l’ammissibilità soggettiva della richiesta. L’Amministratore straordinario ben può avanzare istanze di parere, assommando a sé, interinalmente, i poteri degli organi deliberativi consiliari. Sotto il profilo oggettivo, il quesito è riconducibile a un piano di generalità e astrattezza e non interferisce con altre funzioni del giudice contabile.

Il Collegio richiama i criteri delle Sezioni delle Autonomie in materia di contabilità pubblica e la delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10, che ha esteso il perimetro alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. Su tali basi i quesiti sulla disciplina degli incentivi per funzioni tecniche sono stati costantemente ritenuti riconducibili alla materia della contabilità pubblica. La richiesta è pertanto ammissibile.

Nel merito, la Corte muove dalla ratio dell’istituto, già indicata nella deliberazione n. 96/2022/PAR del 15 giugno 2022: valorizzare le professionalità interne all’amministrazione, evitando il ricorso a professionisti esterni. L’art. 16 d.lgs. n. 175/2016 consente alle società in house di ricevere affidamenti diretti dalle amministrazioni che esercitano il controllo analogo. La giurisprudenza ha precisato che la società in house costituisce una longa manus dell’amministrazione, non sussistendo un vero rapporto di alterità.

Da ciò deriva l’applicabilità alle società in house della disciplina in tema di funzioni tecniche di cui all’art. 45 d.lgs. n. 36/2023: esse stesse sono considerate pubbliche amministrazioni. Non ha pregio, ad avviso del Collegio, il dubbio dell’ente sulla riconducibilità degli affidamenti in house ai contratti esclusi ai sensi dell’art. 13, comma 2. I contratti realizzati dalle società in house non sfuggono integralmente alla disciplina del codice di matrice europea.

La Sezione conclude che risponde a criterio di ragionevolezza che gli incentivi tecnici possano essere attribuiti anche al personale delle società in house. In tal senso va inteso il comma 2 dello stesso art. 45, che riferisce le risorse alle funzioni svolte dai propri dipendenti. Il parere è reso nei termini della parte motiva e sarà trasmesso al Commissario straordinario della Provincia e al CAL.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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