Indennità amministratori locali Sardegna: riduzione del 10% non strutturale (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 73 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decurtazione del 10% dell’indennità di funzione degli amministratori locali, prevista dall’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, non ha carattere permanente e strutturale. Essa non è applicabile ai nuovi importi delle indennità rideterminati dalla normativa regionale della Sardegna, di cui all’art. 3 della legge regionale n. 3/2022, integrato dall’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 17/2023. La riduzione residua ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle a regime, secondo il principio già affermato dalla Sezione delle Autonomie per le Regioni a statuto ordinario.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune sardo ha chiesto alla Sezione del controllo per la Regione Sardegna un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito riguarda la nuova indennità di funzione lorda degli amministratori locali della Sardegna, determinata dall’anno 2022 ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 3/2022, come integrato dall’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 17/2023.

Il dubbio interpretativo era se tale indennità dovesse essere decurtata del 10% ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005. Il richiedente richiamava la deliberazione n. 11/SEZAUT/2023/QUMIG, che aveva escluso l’applicabilità della riduzione ai nuovi importi rideterminati dalla normativa statale. La richiesta è stata trasmessa dal Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità soggettiva dell’istanza, avanzata per il tramite del CAL Sardegna e sottoscritta dal Sindaco quale rappresentante legale dell’ente ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000. Ha poi esaminato l’ammissibilità oggettiva, riconducendo il quesito alla materia della contabilità pubblica secondo i criteri delle Sezioni riunite e della Sezione delle Autonomie.

La questione investe infatti una normativa di contenimento della spesa pubblica, idonea a incidere sugli equilibri di bilancio dell’ente. La Sezione ha richiamato il criterio per cui il parere deve essere reso in termini generali e astratti, non su un caso concreto, pena un’ingerenza nell’attività di amministrazione attiva dell’ente locale.

Nel merito, la Corte ha richiamato la già citata Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2023/QMIG, che per le Regioni a statuto ordinario ha affermato che la decurtazione del 10% non è applicabile ai nuovi importi dell’indennità come rideterminati dall’art. 1, commi 583-586, della legge n. 234/2021. La riduzione residua solo per il calcolo del differenziale tra indennità pregresse e indennità a regime.

Secondo la Sezione, il carattere novativo della disciplina statale e la conseguente esclusione del carattere strutturale della decurtazione impongono di estendere la medesima conclusione alla speculare normativa regionale sarda. La legge regionale n. 3/2022 è ispirata ai medesimi criteri di riformulazione e riparametrazione delle indennità. La Sezione ha quindi escluso che la riduzione del 10% operi in modo permanente sui nuovi importi anche in Sardegna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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