Controllo Corte conti su acquisto quote società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisto di una partecipazione societaria da parte di un ente locale è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022. La conformità dell’atto ai parametri normativi richiede una motivazione analitica che dia conto della sostenibilità finanziaria oggettiva, riferita all’equilibrio economico-finanziario della società, e soggettiva, riferita alla situazione dell’ente procedente. L’ente deve inoltre esternare la convenienza economica della scelta societaria e la comparazione con le alternative gestionali, in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Il permanere della qualifica di socio impone all’ente di verificare periodicamente, in sede di piano di razionalizzazione, il mantenimento della partecipazione al venir meno dei presupposti finalistici di cui all’art. 4 TUSP.

Il Fatto

Il Comune di Budoia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del Consiglio comunale con cui ha disposto l’acquisto di una quota di partecipazione nella Livenza Servizi Mobilità s.r.l., per un importo complessivo di 4.155,00 euro, al fine di affidare alla società, secondo il modello dell’in house providing e per cinque anni, la gestione dell’area parcheggio e del centro sportivo. La trasmissione è avvenuta in attuazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022.

L’atto risulta corredato dai pareri di regolarità tecnica e contabile, dal parere favorevole del revisore dei conti, dallo statuto societario, dallo schema di contratto di servizio, dalla convenzione per il controllo analogo e dalle relazioni illustrative. La documentazione è stata integrata in corso di istruttoria.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del controllo. Nonostante l’uso legislativo del termine “parere”, si tratta di un controllo che si colloca tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà di acquisire la veste di socio e quella privatistica di attuazione. L’intento è sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione.

I parametri di riferimento sono quelli dei commi 1 e 2 dell’art. 5 TUSP: necessità della società per le finalità istituzionali, ragioni e convenienza economica dell’operazione, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Sul piano soggettivo, il Comune rientra nel campo applicativo del TUSP e l’operazione di acquisto di quote è soggetta al controllo.

Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la società è costituita in forma di società per azioni a capitale interamente pubblico e operante in in house providing. I servizi affidati sono qualificati come servizi di interesse economico generale, con accessori servizi strumentali, e rientrano quindi nelle ipotesi ammesse dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016. La delibera è stata correttamente adottata dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 7 TUSP ed è stata rispettata la consultazione pubblica ex art. 5, comma 2.

Sulla sostenibilità finanziaria oggettiva, la relazione allegata espone l’analisi dei bilanci societari dal 2013 al 2022, la riclassificazione degli ultimi tre esercizi, gli indicatori ROE e ROI positivi e crescenti, il piano industriale 2024-2026 e il contenimento dei costi. Sotto il profilo soggettivo, il costo di acquisto della quota della società, pari a 4.155,00 euro, è composto dal valore nominale e da un sovrapprezzo risultante da perizia, chiarito in relazione. La Sezione osserva tuttavia che l’analisi avrebbe dovuto considerare anche l’incidenza indiretta di medio e lungo periodo dell’immobilizzazione finanziaria e i costi connessi all’esercizio della qualità di socio.

Sulla convenienza economica, il Comune ha effettuato un’analisi comparativa tra gestione diretta, esternalizzazione mediante appalto e affidamento in house, evidenziando la rigidità della struttura interna e i vantaggi del modello prescelto, con allocazione del rischio in capo alla società. Alla luce di questi elementi, la Sezione non ravvisa elementi ostativi all’acquisto, fermo restando l’obbligo del Comune di valutare nel prosieguo il mantenimento della partecipazione nell’ambito del piano di razionalizzazione periodica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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