Ricalcolo quota retributiva militare con coefficiente 2,44% per anno (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 82 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Il principio opera anche per il personale che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, ovvero inferiore a quindici anni in presenza di oltre venti anni di anzianità utile. L’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non può essere disapplicato in favore delle aliquote previste per il personale civile dall’art. 44 del medesimo T.U. La diffida inviata a mezzo PEC all’Istituto previdenziale integra atto di interruzione della prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri fino al collocamento a riposo del 2 agosto 2018, ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. L’INPS aveva invece quantificato la pensione applicando le aliquote dell’art. 44 del T.U., dettate per il personale civile.
L’Istituto si è costituito eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei, sul rilievo che la cessazione dal servizio risale al 2 agosto 2018 mentre il ricorso è stato notificato il 15 settembre 2023, e deducendo comunque l’infondatezza nel merito. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile individua l’oggetto del giudizio nell’ambito di applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce al militare con anzianità tra quindici e venti anni una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile. La questione riguarda dunque il criterio di calcolo della quota retributiva nel sistema misto.
In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di prescrizione. La difida inviata a mezzo PEC il 18 settembre 2020 all’Istituto previdenziale ha interrotto i termini prescrizionali, come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte attrice.
Nel merito il giudice richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021, che ha composto il conflitto interpretativo sull’art. 54 del T.U. per il personale militare cessato con anzianità, al 31 dicembre 1995, inferiore a venti anni ma compresa tra quindici e diciotto. Il principio di diritto enunciato impone di calcolare la quota retributiva tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.
La Corte richiama altresì la successiva sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2021, che ha esteso il medesimo criterio al personale cessato con anzianità superiore a venti anni e con anzianità inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995, sempre applicando l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
Alla luce di tale giurisprudenza il ricorso è ritenuto meritevole di parziale accoglimento, con declaratoria del diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva con il coefficiente del 2,44% per ogni anno di anzianità maturata al 31 dicembre 1995. Sugli arretrati spettanti la Corte riconosce interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria. Le spese di lite, parzialmente compensate, sono liquidate in euro 800,00 oltre oneri accessori in favore del difensore antistatario, con nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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