Estinzione del giudizio di ottemperanza per sopravvenuta integrale esecuzione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 12 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 218 c.g.c., la sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, anche quando l’adempimento sia intervenuto in corso di causa. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di ottemperanza, per essere stata la pretesa completamente soddisfatta, preclude ogni ulteriore statuizione sul merito della domanda. La compensazione delle spese di lite tra le parti è giustificata dall’avvenuto adempimento in tempi non irragionevoli, che esclude un contegno processuale meritevole di sanzione.

Il Fatto

Con sentenza n. 615/2023, depositata il 13.11.2023 e non impugnata, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania aveva riconosciuto al ricorrente, a carico dell’INPS, il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico ex art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 a decorrere dal collocamento in congedo, con condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze economiche sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del cumulo parziale.

L’INPS eseguiva solo parzialmente il giudicato, riconoscendo la riliquidazione a partire dall’1.1.2022. Dopo due diffide via pec rimaste inevase, il ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza il 24.10.2024, chiedendo quanto riconosciuto dalla sentenza, con vittoria delle spese in favore del procuratore antistatario. L’Istituto si costituiva chiedendo la cessazione della materia del contendere per intervenuta integrale ottemperanza.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta alla Corte riguarda la sorte del giudizio di ottemperanza quando l’amministrazione, nel corso del procedimento, abbia integralmente eseguito il giudicato, soddisfacendo la pretesa del ricorrente. Nel caso esaminato, prima del deposito del ricorso l’INPS aveva riconosciuto la riliquidazione del trattamento applicando l’art. 54 d.p.r. n. 1092/73 a decorrere dalla data corretta, ma solo successivamente al deposito del ricorso aveva corrisposto gli interessi legali e il maggior danno a mezzo cedolino.

La Corte verifica, sulla base della documentazione prodotta in atti, l’integrale adempimento dell’obbligo. Il percorso processuale è scandito da numerosi rinvii disposti dal giudice, su istanza delle parti, proprio per consentire all’INPS di dimostrare l’effettivo e completo soddisfacimento della pretesa, prima con riguardo agli arretrati, poi con riguardo alla rivalutazione e agli interessi. L’Istituto ha quindi documentato il riconoscimento del diritto e il pagamento delle somme di spettanza.

L’esito estintivo si fonda sulla stessa ammissione del ricorrente, che in udienza ha confermato l’avvenuto pagamento delle somme ritenute di spettanza, pur insistendo per la condanna alle spese. Il venir meno della materia del contendere è dunque accertato in fatto, senza necessità di ulteriori verifiche, poiché l’interesse sostanziale che sorreggeva il ricorso è stato integralmente realizzato.

Sul punto delle spese, la Corte rileva che l’Istituto previdenziale ha adempiuto in tempi non irragionevoli alla domanda giudiziale. Questa circostanza esclude che il contegno dell’amministrazione possa essere considerato espressione di una resistenza ingiustificata e giustifica la compensazione tra le parti, in deroga al criterio ordinario di soccombenza.

La declaratoria di estinzione del giudizio consegue pertanto all’accertata integrale soddisfazione della domanda, restando assorbita ogni ulteriore questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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