Attività fotovoltaica prevalente: impresa agricola riclassificata come industriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7364 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di inquadramento previdenziale, l’attività di produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche costituisce attività connessa a quella agricola, ai sensi dell’art. 2135 c.c. e dell’art. 1, co. 423, l. n. 266/2005, solo quando l’utilizzo del fondo per la sua installazione preservi la normale vocazione agricola del fondo stesso. Ove, al contrario, l’installazione dei pannelli e la produzione di energia assumano un ruolo prevalente, facendo apparire il fondo come mezzo al servizio dell’industria, l’impresa esorbita dall’attività connessa e deve essere correttamente riclassificata come industriale. In tal caso, l’obbligo contributivo dei dipendenti segue l’inquadramento dell’attività datoriale, salva l’eccezione di cui all’art. 6 l. n. 92/1979, la cui applicazione richiede la specifica allegazione dello svolgimento delle attività ivi previste. Inoltre, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito, la domanda del creditore, rilevante per la soccombenza, è quella sottesa alla pretesa sostanziale azionata con la richiesta di rigetto dell’opposizione.
Il Fatto
La società, già inquadrata come azienda agricola, aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito per contributi omessi, a seguito della riclassificazione operata dall’INPS come industria di produzione di energia da fonti fotovoltaiche per il periodo 18 maggio 2011 – 31 dicembre 2013. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di prime cure, aveva dichiarato legittima tale riclassificazione per il periodo indicato, ritenendo invece che per il periodo successivo l’attività fotovoltaica fosse connessa a quella agricola, alla stregua delle nuove disposizioni introdotte dal d.l. n. 66/2014, non avendo l’INPS contestato né dimostrato il superamento della soglia di produzione.
La società ha impugnato la decisione in Cassazione con sette motivi, deducendo, tra gli altri, la violazione dell’art. 434 c.p.c., dell’art. 1, co. 423, l. n. 266/2005 e dell’art. 6 l. n. 92/1979. L’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. In primo luogo, ha escluso l’inammissibilità dell’appello dell’INPS, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 36481 del 2022 secondo cui l’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, senza necessità di forme sacramentali. Nel caso di specie, il motivo di appello era specifico, in quanto contestava l’assunto del Tribunale circa la mancata dimostrazione dell’assenza di attività agricola, sostenendo che tale prova risultava dagli atti ispettivi.
Quanto al nucleo centrale della controversia, la Corte ha escluso che l’interpretazione dell’art. 1, co. 423, l. n. 266/2005, fosse sconfessata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 2015. Ha precisato che l’attività di produzione di energia fotovoltaica è connessa all’attività agricola solo se svolta mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola, e che il fondo deve continuare ad essere normalmente impiegato nell’attività agricola, preservando la sua vocazione. Non è questo il caso quando l’uso del fondo per l’installazione dei pannelli diviene prevalente, snaturando l’impresa e contraddicendone la vocazione agricola.
La Corte ha poi ritenuto infondato il motivo concernente l’omesso esame di fatti decisivi, rilevando che la sentenza impugnata aveva condotto un accertamento di fatto completo e coerente. La prevalenza dell’attività di produzione di energia era stata desunta da molteplici elementi: l’assenza di fatture di vendita di prodotti agricoli, la mancanza di attrezzature agricole, lo stato di degrado delle serre, l’insufficienza della manodopera e la presenza di coltivazioni in stato di abbandono. Ha infine considerato inammissibile la censura relativa all’art. 6 l. n. 92/1979, poiché la società non aveva allegato né dimostrato che i dipendenti svolgessero le attività previste dalla norma, ed aveva introdotto in sede di legittimità circostanze di fatto nuove, relative alla lettera e) della disposizione.
Infine, la Corte ha confermato la legittimità della pronuncia sulle spese, affermando il principio per cui, nell’opposizione ad avviso di addebito, la richiesta di rigetto della domanda da parte del creditore vale come esercizio della pretesa sostanziale, e la soccombenza va valutata rispetto alla fondatezza di tale pretesa. Avendo l’INPS parzialmente vinto, la condanna per metà delle spese non era censurabile.
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Nota della Redazione
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