Impugnazione del lodo arbitrale e limiti del sindacato del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13508 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ., il sindacato del giudice è circoscritto ai vizi dell’errore di fatto, del dolo e della violazione del contraddittorio, restando inammissibile ogni doglianza che investa la ricostruzione e la valutazione del merito della vicenda operata dal Collegio arbitrale. L’inosservanza dei termini ordinatori previsti dall’art. 415 cod. proc. civ. non produce decadenza né nullità, purché siano rispettati i termini di comparizione del convenuto. Per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non essendo sufficiente la doglianza sul diverso peso attribuito alle prove proposte. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda formulato in conclusione specifica. Il motivo che non individui con precisione la censura sottoposta al giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società di vigilanza, aveva impugnato davanti al Tribunale di Padova il lodo arbitrale che aveva ritenuto congrua l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione, riducendola da cinque a un giorno, e aveva posto le spese della procedura, quale onorario del Presidente del Collegio, a carico di entrambe le parti nella misura del cinquanta per cento ciascuna. Il Tribunale ha rigettato la domanda, escludendo sia l’induzione in errore del Collegio per la produzione di due documenti asseritamente falsi, sia il vizio del dolo, e ritenendo precluso il sindacato sulle restanti doglianze, riguardanti il merito dell’apprezzamento arbitrale.

Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso. La questione arriva in Cassazione per la verifica dei limiti del sindacato giurisdizionale sull’impugnazione del lodo e del rispetto delle regole processuali nel giudizio di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo relativo alla violazione delle norme procedurali del rito del lavoro. Il Collegio osserva che la dedotta violazione dell’art. 415 cod. proc. civ., per il mancato rispetto dei termini di fissazione dell’udienza, è infondata, poiché si tratta di termini ordinatori la cui inosservanza non produce decadenza né nullità, purché siano rispettati quelli di comparizione del convenuto. Quanto alle ulteriori censure, la Corte le dichiara inammissibili sia per la mancata allegazione di un concreto pregiudizio processuale — il giudizio si era concluso in sei mesi — sia per difetto di specificità, non essendo stata prodotta la documentazione necessaria a valutare la doglianza sulla mancata lettura del dispositivo.

Il secondo motivo è dichiarato infondato. La Corte ricorda che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre solo quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, inteso come ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge, formulata in conclusione specifica. Sul versante dell’art. 115 cod. proc. civ., il Collegio ribadisce che per dedurne la violazione occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza sul diverso peso attribuito alle prove proposte, trattandosi di attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ..

Nel caso concreto, prosegue la Corte, entrambe le violazioni non sussistono, perché il Tribunale si è pronunciato sui punti oggetto dell’impugnazione del lodo, rilevando che le doglianze riguardavano accertamenti di merito il cui esame era precluso in sede di impugnazione arbitrale. Non si verte dunque né in ipotesi di omessa pronuncia né di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ..

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, non essendo stata indicata con sufficiente precisione la censura presentata al Tribunale e l’oggetto del riferimento alle competenze del Presidente del Collegio, con conseguente impossibilità per il Collegio di scrutinare il vizio denunciato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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