Incentivo all’esodo e onere della prova del piano di data certa (Cass. civ. Sez. V n. 12520 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso IRPEF sull’incentivo all’esodo corrisposto per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, grava sul contribuente l’onere di provare l’esistenza di un piano di esodo di data certa anteriore al luglio 2006 e il collegamento tra tale piano e la cessazione del singolo rapporto. Il giudice di merito che accerta l’assenza di tale prova compie un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, se non nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La censura che si risolva in una richiesta di revisione di quel giudizio è inammissibile.
Il Fatto
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’eccedenza IRPEF versata dal datore di lavoro sull’indennità corrisposta a titolo di incentivo all’esodo, in relazione al recesso anticipato dal rapporto di lavoro intervenuto nel settembre 2007. A fondamento della domanda sosteneva che la risoluzione fosse avvenuta in applicazione di un piano di esodo adottato prima dell’entrata in vigore della legge n. 248/2006, con conseguente applicazione del regime fiscale più favorevole.
La Commissione Tributaria Provinciale e, in appello, la Commissione Tributaria Regionale della Campania avevano rigettato la domanda, non risultando provata l’esistenza di un piano di esodo di data certa riconducibile alla specifica cessazione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 36, l. n. 248/2006, sostenendo che il giudice d’appello non avesse riconosciuto la sussumibilità della fattispecie nella previsione normativa, in ragione dell’adozione da parte dell’ENEL di un piano di esodo risalente al 1999, poi di altro del 2002, prorogato per i recessi fino al 2011.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che il giudice del merito non aveva affatto negato l’esistenza di piani di esodo, ma aveva escluso che il contribuente avesse assolto all’onere probatorio sulla data certa degli stessi. Dai documenti prodotti sarebbe anzi emerso che i piani riguardavano periodi differenti, così che non risultava provato il collegamento tra l’accordo di risoluzione anticipata e quei piani. La censura, dunque, non investiva un errore di sussunzione, ma si risolveva in una inammissibile richiesta di revisione dell’accertamento di fatto.
Il secondo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel documento di proroga del piano di incentivo all’esodo per il periodo dicembre 2006-dicembre 2011. Anche tale censura è stata giudicata inammissibile: il ricorrente non ha indicato dove e quando la questione fosse stata eccepita né in quale momento processuale l’atto fosse stato prodotto, e comunque il documento aveva consistenza di mera comunicazione al personale, insufficiente a provare un piano di esodo di data certa.
Il terzo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall’indicazione nel prospetto paga della voce relativa a un conteggio di liquidazione con dicitura riferibile all’incentivo all’esodo. La Corte lo ha ritenuto infondato: anche a voler dedurre da tali incomplete indicazioni la volontà datoriale di alludere a un esodo, difettava la prova dell’elemento decisivo, ossia dell’atto di data certa anteriore al luglio 2006 e del suo collegamento con la risoluzione anticipata, nella specie intervenuta nel settembre 2007.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente soccombente alle spese e con l’obbligo di versare, se dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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