Revocazione della sentenza d’appello e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 12522 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere e dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’interesse ad agire, e dunque anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo e alla domanda originariamente formulata che va valutato. È irrilevante che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnabile per cassazione: la sua caducazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto.

Il Fatto

La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento per l’i.m.u. relativo all’annualità 2013, emesso dal Comune. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. L’appello è stato dichiarato inammissibile dal giudice di secondo grado, per non contenere specifici motivi ma una raccolta di decisioni giurisprudenziali non sempre pertinenti.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Il Comune si è costituito con controricorso e ha depositato successiva memoria, in cui ha dato atto dell’intervenuta revocazione della sentenza impugnata e ha depositato la relativa sentenza di secondo grado emessa in sede di revocazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il proprio appello conteneva censure specifiche, e la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per l’inesistenza e l’illogicità della motivazione, che richiamerebbe una sentenza diversa da quella impugnata, un avviso di accertamento diverso da quello oggetto del giudizio e un valore della controversia diverso da quello effettivo.

La Corte rileva che la sentenza impugnata è stata revocata, circostanza dedotta dal controricorrente con il deposito della relativa pronuncia. Su questa premessa dichiara la cessazione della materia del contendere, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10553 del 2017: la revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Il giudice di legittimità ribadisce che l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo al momento della proposizione, ma anche al momento della decisione. È in relazione a quest’ultimo e alla domanda originariamente formulata che l’interesse va valutato. A nulla rileva che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata: la sua caducazione è una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente è attuale. La Corte richiama sul punto anche la Sez. III n. 9201 del 2021.

Essendo cessata la materia del contendere per l’intervenuta revocazione della sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenienza della ragione di inammissibilità consente la compensazione delle spese del giudizio e determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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