Nessuna incompatibilità del giudice cautelare rispetto alle successive decisioni de libertate (Cass. pen. Sez. III n. 1767 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le decisioni in materia cautelare non possono assumere valore pregiudicante rispetto ad altre decisioni cautelari, quand’anche abbiano il medesimo oggetto, perché non comportano un accertamento sul merito della contestazione ma si esauriscono nell’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Ne consegue che il giudice che ha adottato la misura non versa in situazione di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. rispetto alla successiva decisione sull’istanza di modifica del regime cautelare. La funzione pregiudicata rilevante è solo quella attinente alla responsabilità penale, dovendo il giudice essere chiamato a esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale. L’attribuzione dell’istanza de libertate a un giudice diverso da quello davanti al quale pende il processo non integra violazione dell’art. 279 cod. proc. pen., poiché il giudice procedente si individua nell’organo giudiziario e non nella sua composizione fisica.

Il Fatto

La Corte di appello aveva respinto la dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti del giudice che, in qualità di GIP, aveva adottato l’ordinanza cautelare genetica e, successivamente, aveva rigettato l’istanza di modifica del regime cautelare avanzata nel corso dell’udienza preliminare.

Secondo la difesa, quel giudice avrebbe dovuto astenersi perché incompatibile ex art. 34 cod. proc. pen., non essendo legittimato a esercitare la competenza funzionale di cui all’art. 279 cod. proc. pen. in ragione del rapporto di accessorietà tra potere di cognizione e potere cautelare. Il ricorrente deduceva violazione di legge processuale e irragionevolezza della motivazione, sostenendo che il giudice fosse ormai gravato da uno stato di pregiudizio, avendo già espresso un giudizio sui fatti e sulla persona dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal presupposto che l’udienza preliminare, imponendo al giudice una valutazione di merito sulla consistenza dell’accusa, rientra tra i giudizi idonei a pregiudicarne altri e a essere pregiudicati da altri anteriori. Per assicurare l’imparzialità del giudice, essa va dunque compresa nel raggio d’azione dell’istituto dell’incompatibilità disciplinato dall’art. 34 cod. proc. pen.

Tale esigenza, però, non si pone per le decisioni in tema cautelare. Esse non possono assumere valore pregiudicante rispetto ad altre decisioni cautelari, quand’anche abbiano il medesimo oggetto, perché non comportano un accertamento sul merito della contestazione: si esauriscono nell’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

La Corte richiama il principio secondo cui la funzione pregiudicata va individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l’imparzialità, che il giudice sia chiamato a esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa (Sez. 4, n. 28276 del 13/04/2022). A tale principio si ispirano le pronunce che hanno escluso l’incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato una precedente decisione annullata in Cassazione a comporre il collegio in sede di rinvio (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021; Sez. 1, n. 46935 del 11/07/2023) o che abbiano giudicato dell’inefficacia di una misura coercitiva (Sez. 1, n. 17038 del 6/10/2022).

Quanto all’art. 279 cod. proc. pen., il giudice che procede è da individuare nell’organo giudiziario davanti al quale il processo pende, a prescindere dalla composizione fisica. L’attribuzione dell’istanza de libertate a un giudice diverso da quello davanti al quale si è svolta l’udienza preliminare non comporta violazione di legge processuale, essendo determinata dal turno c.d. cuscinetto per l’ufficio GIP/GUP (Sez. 5, n. 47398 del 14/09/2017). La violazione delle regole tabellari di assegnazione degli affari integra, in ogni caso, mera irregolarità non comportante nullità, salvo stravolgimento dei principi essenziali dell’ordinamento giudiziario (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017).

Il ricorso è pertanto infondato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *