Abuso di ospitalità configurabile anche in struttura ricettiva e in soggiorno occasionale (Cass. pen. Sez. III n. 11458 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante dell’abuso di relazioni di ospitalità di cui all’art. 61, n. 11, cod. pen. è configurabile anche quando l’ospitalità abbia carattere momentaneo, episodico od occasionale e si realizzi in un luogo diverso dalla casa di abitazione dell’ospitante, ivi comprese una struttura ricettiva, una casa in affitto breve o una camera d’albergo, purché il fatto sia commesso con abuso del rapporto di fiducia che lega ospitante e ospitato. Ciò che rileva, ai fini dell’integrazione della circostanza, è la verifica dell’esistenza di un rapporto fiduciario tra le parti e l’esplicazione del fatto in un luogo destinato alle attività della vita privata, anche per tempo limitato. È invece contraddittoria e illogica la motivazione che conceda le circostanze attenuanti generiche fondandosi su un preteso minor disvalore di una condotta di coercizione psichica rispetto a un’aggressione fisica.

Il Fatto

La Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva escluso la circostanza aggravante dell’abuso di ospitalità, concesso le circostanze attenuanti generiche e ridotto la pena inflitta all’imputato, riconosciuto colpevole del delitto di violenza sessuale continuata aggravata dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa, minore di anni sedici, ospite con i genitori di una struttura ricettiva in occasione di una vacanza.

Avverso la pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia e la difesa dell’imputato. Il primo ha censurato l’esclusione dell’aggravante e la concessione delle attenuanti generiche; la difesa ha dedotto vizi di motivazione e di qualificazione giuridica del fatto, oltre a doglianze istruttorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato e accoglie quello del Procuratore generale. Quanto al primo motivo difensivo, la Corte ribadisce che nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando Sezioni Unite n. 22242 del 2011 e Sezioni Unite n. 12 del 2000.

Nel respingere la tesi della difesa circa una presunta deriva verso la fattispecie di cui all’art. 609-quater cod. pen., la Corte conferma la correttezza della qualificazione operata dai giudici territoriali: nel caso concreto le condotte sono state realizzate esercitando una pressione coercitiva di natura psichica, più subdola di quella fisica. Sul punto richiama il principio secondo cui la fattispecie degli atti sessuali con minorenne è configurabile in assenza di pressione coercitiva e non comprende i fatti tipici di costrizione, che integrano piuttosto la violenza sessuale aggravata (Sez. III n. 15287 del 2004; Sez. III n. 23205 del 2018).

Analogamente inammissibili sono i motivi relativi alla valutazione della credibilità della persona offesa e alla conduzione dell’istruttoria dibattimentale: la Corte ricorda che il vaglio di attendibilità del dichiarante costituitosi parte civile deve essere più rigoroso e può essere riscontrato con qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio (Sezioni Unite n. 41461 del 2012; Sez. V n. 21135 del 2019). Quanto alla memoria difensiva non espressamente valutata, l’omessa considerazione non determina nullità, ma incide solo se la memoria non sia mera ripetizione di difese già svolte (Sez. II n. 14975 del 2018).

Nel merito del ricorso del Procuratore generale, la Corte censura la nozione restrittiva di ospitalità accolta in appello. Ricostruendo un orientamento consolidato, afferma che l’ospitalità può essere saltuaria ed occasionale (Sez. II n. 996 del 1971; Sez. I n. 11186 del 1980) e non coincide necessariamente con la ristretta sfera domestica, essendo sufficiente che l’ospitato sia accolto in un luogo destinato all’esplicazione della vita privata (Sez. V n. 820 del 1967). Ciò che connota l’aggravante è il tradimento della fiducia e l’agevolazione al delitto che il rapporto offre (Sez. I n. 5901 del 1980; Sez. III n. 1850 del 2011).

La Corte ritiene poi contraddittoria e illogica la motivazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sull’idea che una coercizione psicologica abbia connotazioni meno gravi di un’aggressione fisica. Annulla pertanto la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Firenze, ferma la definitività dell’accertamento di responsabilità, e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *