Inammissibile il ricorso per resistenza a pubblico ufficiale senza contatto fisico (Cass. pen. Sez. 7 n. 7829 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che ripropone le medesime censure già avanzate in appello, sostanzialmente in punto di fatto, sollecitando una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, è inammissibile, poiché una simile rivalutazione non è consentita alla Corte di legittimità.
Ai fini della configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. è sufficiente una condotta violenta o comunque coattiva idonea a impedire o turbare l’attività del pubblico ufficiale, senza che sia necessario un contatto fisico diretto o il verificarsi di eventi lesivi ulteriori.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo; a tal fine, la mera incensuratezza non è più sufficiente dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che ne aveva confermato la condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per i reati di violenza a pubblico ufficiale (artt. 110, 81 co. 1 e 337 cod. pen.) e di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 d.P.R. n. 309/1990).
Con il primo motivo il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di resistenza; con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Veniva altresì depositata memoria illustrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Con riferimento al primo motivo, ha rilevato che il ricorrente riproponeva le medesime censure già avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tendendo a ottenere in sede di legittimità una diversa lettura delle emergenze istruttorie, non consentita alla Corte di cassazione.
La doglianza trascurava che la Corte d’appello aveva redatto una motivazione congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica. La Corte territoriale aveva accertato che l’imputato, per sottrarsi a un legittimo posto di controllo, non ottemperava all’alt intimatogli e si dava alla fuga alla guida della propria autovettura, compiendo manovre pericolose per l’incolumità pubblica.
La Corte ha quindi ribadito che per la configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente una condotta violenta o coattiva idonea a impedire o turbare l’attività del pubblico ufficiale, senza necessità di un contatto fisico diretto né del verificarsi di eventi lesivi ulteriori.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, richiamando il principio per cui la mera incensuratezza non è più sufficiente dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. (Sez. 4, n. 32872 del 2022). Ha inoltre precisato che il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva escluso le attenuanti rilevando l’assenza di elementi favorevoli e la particolare gravità dei fatti, desumibile dall’ingente quantitativo di droga detenuto. La Corte di cassazione ha infine dichiarato l’inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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