Incompetenza per materia e nullità del decreto di citazione immediato (Cass. pen. Sez. III n. 26774 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incompetenza per materia del giudice non determina la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato. Tale decreto è nullo soltanto per i motivi tassativamente indicati dall’art. 429, comma 2, cod. proc. pen., tra i quali non rientra l’indicazione di un giudice incompetente, ma soltanto la mancata o insufficiente indicazione del giudice stesso. Il rimedio esperibile avverso l’indicazione di un giudice incompetente è la sentenza con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, non la declaratoria di nullità dell’atto introduttivo. La restituzione degli atti alla fase antecedente all’esercizio dell’azione penale trova giustificazione esclusivamente nella necessità di salvaguardare il diritto di difesa, nei soli casi in cui gli atti siano rimessi a un pubblico ministero e a un giudice dell’udienza preliminare diversi da quelli che avevano esercitato l’azione penale e celebrato l’udienza.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 7 aprile 2025, alla pena di dodici anni di reclusione per un delitto in materia di violenza sessuale aggravata. Investita dell’impugnazione, la Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza del 22 ottobre 2025, ha riconosciuto l’incompetenza per materia del primo giudice, ha annullato la sentenza e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di assise di Napoli.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi del fatto che la Corte di appello non abbia dichiarato anche la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato, emesso dal giudice che aveva fissato l’udienza dinanzi a un giudice incompetente, e che non abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Sez. III ha ritenuto il ricorso infondato, trattando congiuntamente i motivi per la loro comune trama argomentativa. In via preliminare ha precisato che la fattispecie si colloca al di fuori del perimetro del principio affermato da Sez. 6 n. 2037 del 1992, Genco, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di appello, riconosciuta l’incompetenza per materia del primo giudice, annulla la sentenza di primo grado e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Nel caso concreto il ricorrente non contesta l’individuazione della Corte di assise di Napoli come giudice competente, ma assume che gli atti dovessero essere restituiti al pubblico ministero per la nullità del decreto di citazione.
La Corte ha osservato che l’incompetenza per materia non rende nullo il decreto di citazione a giudizio immediato. Il decreto è nullo, infatti, solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 429, comma 2, cod. proc. pen., tra i quali non figura l’indicazione di un giudice incompetente, ma la mancata o insufficiente indicazione del giudice. Quando il giudice è incompetente, il rimedio è costituito dalla sentenza che dichiara l’incompetenza, non dalla declaratoria di nullità del decreto di citazione.
È stato giudicato non pertinente il richiamo a Sez. 3 n. 28789 del 2018, che non avrebbe mai affermato la nullità del decreto di citazione per indicazione di un giudice incompetente. La Corte ha inoltre rilevato che l’art. 185 cod. proc. pen. è evocato in modo erroneo, poiché, a tutto concedere, gli atti avrebbero dovuto essere restituiti al giudice dell’udienza preliminare perché indicasse come giudice competente la Corte di assise di Napoli.
Il percorso argomentativo muove dal ruolo del diritto di difesa. La regressione del processo alla fase antecedente all’esercizio dell’azione penale si giustifica non per la nullità dell’atto introduttivo, ma per l’esigenza di non precludere all’imputato, per un errore a lui non imputabile e a fronte di un’accusa modificata, la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato, con i benefici che ne derivano. La Corte ha richiamato le Corte cost. sentt. n. 76 del 1993, n. 214 del 1993 e n. 70 del 1996, nonché la successiva Corte cost. n. 104 del 2001, che ha perimetrato la portata di tali pronunce ai soli casi di restituzione degli atti a un pubblico ministero e a un giudice dell’udienza preliminare diversi da quelli che avevano esercitato l’azione penale e celebrato l’udienza.
Nel caso di specie l’azione penale era stata correttamente esercitata dal pubblico ministero territorialmente competente, il decreto era stato emesso dal giudice dell’udienza preliminare competente e il diritto di difesa non aveva subito alcun pregiudizio, poiché l’indicazione del giudice del dibattimento incompetente non aveva impedito all’imputato di chiedere il giudizio abbreviato dinanzi al medesimo ufficio funzionalmente e territorialmente competente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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