Furto pluriaggravato: esposizione a pubblica fede per merce esposta (Cass. pen. Sez. 7 n. 1668 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra la circostanza aggravante dell’esposizione a pubblica fede di cui all’art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen. l’impossessamento di merce esposta sui banchi di un supermercato, atteso che la vigilanza degli addetti ha carattere generico, saltuario ed eventuale, mentre l’esclusione dell’aggravante postula una custodia continua e diretta. È altresì inammissibile, perché basato su mere doglianze di fatto, il motivo che invochi una rivalutazione degli elementi probatori o contesti la graduazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Avellino, aveva confermato la responsabilità di cinque imputati in relazione a delitti di furto pluriaggravato, rideterminandone la pena. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione per alcuni reati, l’erronea applicazione delle aggravanti di cui all’art. 625, primo comma, nn. 5 e 7, cod. pen. e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato i motivi di ricorso dichiarandoli, in larga parte, inammissibili o manifestamente infondati. In particolare, con riferimento al primo motivo, ha escluso la fondatezza della censura relativa alla mancata declaratoria di prescrizione, rilevando che i reati di cui ai capi 2) e 3) erano pluriaggravati e, pertanto, soggetti a un termine prescrizionale diverso e più lungo rispetto a quello di cui al capo 1), già dichiarato prescritto in quanto monoaggravato.
Quanto alla dedotta esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen., la Corte ha richiamato il principio consolidato per cui la circostanza dell’esposizione a pubblica fede sussiste quando l’agente si impossessa della merce sottraendola dai banchi di un supermercato. La vigilanza ivi praticata, infatti, ha natura generica e non specifica, non integrando quella custodia continua e diretta che sola potrebbe escludere la configurabilità dell’aggravante (cfr. Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663).
In relazione all’aggravante della pluralità di persone di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. pen., la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva indicato gli elementi posti a fondamento della censura, impedendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Infine, la Corte ha ribadito che il diniego delle attenuanti generiche non richiede una motivazione che prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). Ha altresì precisato che la valutazione della prova e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione. I ricorsi sono stati, pertanto, dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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