Obbligo di resa del conto escluso per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 210 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, a carico dell’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale allorché la gestione non abbia ad oggetto beni mobili o materie per le quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. Il conto del consegnatario, pur formalmente redatto secondo il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, non assolve alla funzione tipica del rendiconto solo perché ricalca lo schema ministeriale, se manca il presupposto sostanziale dell’obbligo di custodia. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di resa del conto e la restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è stata investita del giudizio di resa del conto giudiziale n. 177908, riferito all’esercizio finanziario 2021 (periodo 01/01/2021–31/12/2021). Il conto era stato reso dall’agente contabile quale consegnatario di beni del Comune interessato.
Il prospetto presentato ricalcava il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, ossia lo schema contabile predisposto per il conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane. La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario. Tale qualificazione, tuttavia, è solo formale: il prospetto ricalca lo schema ministeriale, ma la gestione che ne costituisce l’oggetto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile sia titolare del debito di custodia.
Il Collegio richiama gli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), applicabili agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL. È in questa disciplina che va individuato il fondamento sostanziale dell’obbligo di resa del conto del consegnatario.
Su tale premessa la Sezione aderisce alla conclusione della Procura regionale e la dichiara conforme alla giurisprudenza contabile. Vengono espressamente richiamate, tra le tante, la pronuncia della stessa Sezione n. 217/2018, nonché le decisioni della Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, della Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, della Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e della Sez. Calabria n. 323/2013.
Secondo questo indirizzo consolidato, in relazione ai beni non soggetti a custodia non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. Il venir meno del presupposto sostanziale dell’obbligo si traduce, sul piano processuale, nell’improcedibilità del giudizio, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Collegio dichiara infine nulla per le spese, stante il tipo di pronuncia adottato. La decisione è stata assunta in camera di consiglio ed è stata disposta l’annotazione a tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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