Divieto assunzionale agli enti territoriali non estensibile ai gruppi consiliari (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 11 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di assunzione di personale previsto dall’art. 9, commi 1-quinquies e 1-sexies, del d.l. n. 113/2016, convertito dalla legge n. 160/2016, opera esclusivamente nei confronti degli enti territoriali inadempienti agli obblighi di tempestiva approvazione dei documenti contabili. I gruppi consiliari non rientrano tra i destinatari della norma, poiché costituiscono soggetti autonomi e distinti dall’ente regionale, pur essendo costituiti in seno al Consiglio. Trattandosi di disposizione di carattere eccezionale che comprime l’autonomia organizzativa dell’ente, ne è preclusa l’applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi. La violazione del divieto da parte di un soggetto non contemplato non determina la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., poiché difetta il presupposto soggettivo della fattispecie.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante del gruppo consiliare costituito in seno al Consiglio regionale del Molise nella XII legislatura, ha impugnato la deliberazione con cui la Sezione regionale di controllo aveva dichiarato irregolare il rendiconto del gruppo per l’anno 2023. L’irregolarità riguardava spese per due rapporti di lavoro subordinato, per complessivi 6.174,75 euro, ritenute sostenibili in astratto ma non durante la vigenza del divieto assunzionale derivante dalla mancata approvazione, da parte della Regione, del bilancio di previsione e dei documenti contabili.
Il ricorrente ha impugnato, per quanto di ragione, anche la precedente deliberazione con cui la Sezione aveva fissato i criteri di valutazione dei rendiconti, includendo tra i parametri il rispetto del divieto assunzionale. La questione è giunta alle Sezioni Riunite in speciale composizione per stabilire se il divieto sia estensibile ai gruppi consiliari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto assorbente il motivo relativo all’ambito soggettivo di applicazione della norma. La lettura letterale dell’art. 9, comma 1-quinquies, individua quali unici destinatari del divieto gli enti territoriali, senza alcun riferimento ai gruppi consiliari. Non è quindi possibile estendere la previsione oltre i casi espressamente indicati.
La Corte ha richiamato la qualificazione dei gruppi consiliari come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, elaborata dalla giurisprudenza costituzionale. Si tratta di soggetti autonomi e distinti dall’ente regionale, pur essendo costituiti in seno all’organo consiliare. La norma persegue una forma di coercizione indiretta verso gli enti territoriali inadempienti, nel quadro del coordinamento della finanza pubblica e a tutela dell’equilibrio di bilancio.
Il Collegio ha valorizzato l’orientamento della Sezione delle Autonomie, secondo cui la disposizione, di carattere eccezionale, comprime l’autonomia organizzativa dell’ente e non tollera interpretazione analogica in forza dell’art. 14 delle preleggi. Nella stessa direzione le due pronunce gemelle delle Sezioni Riunite, alle quali il Collegio ha prestato piena conferma.
L’accoglimento del secondo motivo, assorbente rispetto agli altri, ha travolto anche la censura di nullità negoziale: esclusa l’applicabilità del divieto ai gruppi consiliari, cade il presupposto della violazione di norma imperativa ex art. 1418 cod. civ. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione, essendo i precedenti citati successivi alla proposizione del gravame.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.