Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per i beni non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 123 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo ai beni per i quali egli non abbia il debito di custodia. Il conto del consegnatario presuppone la sussistenza di beni mobili o materie affidati in custodia secondo gli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL. Ove tale presupposto manchi, il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito esonera dalla statuizione sulle spese.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conto giudiziale qualificato come conto del consegnatario di beni di un Comune, reso da un agente contabile per l’esercizio finanziario 2021 e depositato nel settembre 2022. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La gestione che forma oggetto del conto, però, non concerne beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia un debito di custodia. Su questa premessa la Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto, e la questione è giunta alla Sezione giurisdizionale regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del conto in esame. Il modello utilizzato è quello del consegnatario, ma la qualificazione formale non basta a fondare l’obbligo di resa: ciò che rileva è la natura dei beni e l’esistenza di un debito di custodia in capo all’agente contabile.
La Corte richiama gli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, contenuto nel R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. È su quel fondamento normativo che si costruisce il dovere di rendere il conto giudiziale per i beni affidati in custodia.
Nel caso concreto tale presupposto difetta, perché la gestione non riguarda beni mobili o materie soggetti a custodia. La conclusione della Procura regionale, favorevole all’improcedibilità, risulta così conforme alla pacifica giurisprudenza contabile, espressamente richiamata dalla Sezione.
Il Collegio cita, tra le tante, una propria pronuncia e diverse decisioni di altre Sezioni regionali. Da tale indirizzo ricava il principio per cui, in assenza dei beni custoditi, non è configurabile alcun obbligo di resa del conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’ente locale interessato.
La pronuncia è di rito e su questa base la Corte dichiara nulla per le spese, disponendo le comunicazioni di rito alla Segreteria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.