Incrementi contrattuali dirigenti scolastici estesi alla pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 616 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il CCNL relativo all’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, all’art. 40, comma 3, estende integralmente alla determinazione del trattamento di quiescenza i benefici economici previsti dall’art. 39, compresi gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza successiva alla data di cessazione dal servizio. La clausola contrattuale deroga al criterio generale dell’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, che àncora la pensione alla retribuzione percepita nell’ultimo giorno di servizio. Il dirigente collocato a riposo durante la vigenza del triennio contrattuale è considerato, a tali limitati fini, ancora in servizio. La limitazione degli effetti ai soli scaglionamenti maturati alla data di cessazione opera esclusivamente per il trattamento di fine rapporto e le indennità di buonuscita e anzianità, non per la pensione.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente scolastico in quiescenza dal 1.9.2018, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal CCNL dell’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, nonché dei benefici economici della contrattazione integrativa regionale in materia di retribuzione di posizione.

Ha domandato il computo integrale degli incrementi previsti dall’art. 39 del Contratto, con inclusione nella base pensionabile degli aumenti dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa, compresi quelli con decorrenza successiva alla cessazione dal servizio. L’Inps ha contestato la fondatezza del ricorso ed eccepito in via residuale la prescrizione quinquennale dei ratei. L’Amministrazione ha sostenuto di aver correttamente adeguato la pensione alla data del collocamento in quiescenza secondo l’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda l’ambito temporale degli effetti economici del CCNL stipulato l’8 luglio 2019. Il Ministero sosteneva che gli incrementi con decorrenza successiva al pensionamento non potessero incidere sulla base pensionabile, dovendosi applicare il criterio dell’ultima retribuzione. La Corte ha ritenuto la tesi infondata.

Il Collegio ha valorizzato l’avverbio “integralmente” contenuto nell’art. 40, comma 3, del Contratto. Secondo il giudice, tale formulazione estende per intero e senza distinzione i trattamenti economici dell’art. 39, inclusi tutti gli incrementi successivi alla data di collocamento a riposo. Ne deriva una deroga espressa al criterio di determinazione della pensione fondato sulla retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, di cui all’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento (Sez. giur. Trentino Alto Adige n. 29 del 2023, Sez. giur. Abruzzo n. 109 del 2022, Sez. giur. Sardegna n. 37 del 2023, Sez. giur. Campania n. 366 e n. 466 del 2023): il pensionato, ai limitati fini degli incrementi contrattuali, è considerato come ancora in servizio. La specifica clausola attribuisce i miglioramenti anche al personale cessato durante la vigenza del triennio.

La seconda parte del comma 3 conferma la lettura: la preclusione degli scaglionamenti maturati alla data di cessazione è espressamente limitata al trattamento di fine rapporto, all’indennità di buonuscita e di anzianità e alle indennità sostitutive, non al trattamento di quiescenza. Poiché la ricorrente è cessata dal servizio il 1.9.2018, durante la vigenza contrattuale, le spettano tutti i benefici, inclusi gli emolumenti con decorrenza 31.12.2018.

Quanto alla prescrizione quinquennale, l’eccezione è stata respinta. Il CCNL è stato sottoscritto l’8 luglio 2019 e la ricorrente ha diffidato le Amministrazioni con pec del 2 agosto 2022; il termine di esordio decorre dalla sottoscrizione e la diffida ha effetto interruttivo, sicché nessun rateo risulta prescritto. Il ricorso è stato accolto, con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione sulla maggior somma, e spese integralmente compensate per la complessità giuridica della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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