Conto economale comunale: irregolare la gestione, nessun addebito al consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 213 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La gestione economale degli enti locali è gestione di cassa in regime di anticipazione, chiusa al 31 dicembre di ogni esercizio, che non ammette formazione di residui né riporti all’esercizio successivo: le somme non utilizzate vanno riversate in tesoreria entro il termine di chiusura. L’errata contabilizzazione del fondo anticipazione, la mancata registrazione delle movimentazioni sul conto dedicato e la confusione tra esercizi finanziari diversi integrano irregolarità del conto giudiziale. La dichiarazione di irregolarità non comporta tuttavia automatico addebito al consegnatario quando la condotta non sia imputabile a colpa grave e le spese contestate risultino pertinenti a pubbliche necessità e documentate in modo idoneo.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione economale di un Comune, esercizio finanziario 2021, deferita al Collegio con relazione del Magistrato istruttore che ha chiesto la dichiarazione di irregolarità del conto. L’agente contabile, nel frattempo collocato in quiescenza, si è costituito chiedendo il discarico totale e, in subordine, parziale, contestando i rilievi relativi alle spese per l’hub vaccinale e alla documentazione giustificativa.
Dopo un rinvio della prima udienza, il Procuratore regionale ha depositato deduzioni chiedendo l’addebito per alcune spese. Il Collegio è stato chiamato a valutare tre distinti profili: la regolare movimentazione del fondo economale, l’utilizzo della cassa per spese non previste e l’idoneità della documentazione a corredo dei buoni.
La Motivazione della Corte
Sul primo rilievo il Collegio rileva la violazione del principio di gestione annuale di cassa, desumibile dalla disciplina del servizio economale e dal regolamento di contabilità dell’ente. Il fondo anticipazione risulta costituito solo formalmente: il mandato di pagamento è stato emesso, ma la somma non è mai stata registrata sul conto dedicato, con conseguente vanificazione della movimentazione e del riversamento in tesoreria delle somme non spese.
La Corte richiama l’orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui la gestione economale è una gestione di cassa in regime di anticipazione, chiusa al 31 dicembre, che non prevede riporti all’esercizio successivo né residui attivi e passivi. Da ciò l’irregolarità del conto per la formazione indebita di residui e per la commistione tra contabilità di esercizi diversi.
Sul secondo profilo, il Collegio aderisce alle argomentazioni della difesa. Le spese contestate — caffè, acqua e colazioni destinati al personale dell’hub vaccinale — riguardano forniture di beni essenziali e di modico valore, rese necessarie dalla situazione emergenziale. Il Collegio dichiara pertanto la regolarità di tali spese e la loro non addebitabilità.
Quanto al terzo rilievo, la Corte condivide la tesi difensiva sulla sufficienza di un documento fiscalmente idoneo, diverso dalla fattura, purché idoneo a ricostruire le ragioni e l’oggetto della spesa. Nel caso di specie la documentazione consente di individuare la tipologia di acquisto, la pertinenza alle pubbliche necessità e la sottoscrizione del responsabile del servizio. Il Collegio richiama però l’orientamento che esclude la sufficienza del mero scontrino fiscale non parlante, e sollecita maggiore cura nella compilazione dei buoni.
Il conto è quindi dichiarato irregolare limitatamente al primo punto, senza alcun addebito all’agente contabile, e regolare quanto agli altri due, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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