Discarico dell’agente contabile per spese istituzionali adeguatamente giustificate (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 229 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile ha diritto al discarico per le spese di missione, viaggio e rappresentanza qualora esse risultino adeguatamente giustificate, autorizzate dai competenti organi aziendali e inerenti alle finalità istituzionali dell’ente. La sola violazione del principio di annualità della spesa, ove questa sia comunque inerente al funzionamento dell’ente, implica l’irregolarità della gestione senza alcun ammmanco addebitabile. Il giudizio di conto esige una valutazione sostanziale della documentazione prodotta, superando contestazioni meramente formali.
Il Fatto
Il giudizio concerne il conto giudiziale reso dall’economo del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli per l’esercizio finanziario 2018. Il magistrato istruttore ha rilevato criticità gestionali, contestando l’ammontare complessivo di diverse voci di spesa, tra cui rimborsi per missioni, spese non giustificate, spese di rappresentanza e spese di competenza di esercizi precedenti, concludendo per un ammanco a carico dell’agente. L’economo ha depositato un’ampia documentazione e formulato memorie difensive per contestare gli addebiti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato analiticamente ciascuna delle contestazioni, valutando la documentazione prodotta dall’economo e le giustificazioni addotte, in parte superando le eccezioni istruttorie. In primo luogo, ha riconosciuto la fondatezza della duplicazione dell’addebito per il buono n. 826 e ha ritenuto giustificate le spese per l’utilizzo del mezzo proprio in luogo di quello aziendale, in ragione della carenza di autisti e delle autorizzazioni dei dirigenti competenti ex art. 6 del regolamento economale.
La Corte ha poi ammesso al discarico i rimborsi per i componenti dell’OIV, non dipendenti dell’ente, qualificandoli come spese istituzionali inerenti al funzionamento di un grande ospedale, sulla base della delibera aziendale e delle autorizzazioni prodotte. Analogamente, sono state discaricate le spese relative a sanzioni, pasti e pagamenti di fatture, laddove l’economo ha offerto prova della loro inerenza e, soprattutto, ha dimostrato l’insussistenza materiale dell’ammanco, come nel caso del bonifico che pagava due distinte fatture.
Il nucleo centrale della motivazione riguarda le spese di rappresentanza. La Corte ha ritenuto che tutte le spese contestate rientrino nelle previsioni regolamentari, in particolare nell’art. 3 del regolamento di cassa, essendo state autorizzate dal direttore generale o dal direttore sanitario per finalità istituzionali, quali l’accoglienza di commissari di concorso, di nuovi dirigenti o di funzionari di agenzie nazionali. In questo contesto, la Corte ha operato una distinzione rispetto al precedente caso del buono n. 772/2020, oggetto di un diverso giudizio, riguardante una spesa funeraria per una figura non qualificata come “medico emerito”, a differenza del caso di specie ove l’autorizzazione era oltremodo motivata.
Quanto alle spese di competenza di esercizi precedenti, la Corte ha richiamato il principio per cui la violazione del principio di annualità, quando la spesa è inerente al funzionamento dell’ente, comporta solo un’irregolarità e non un ammanco. In esito a tale valutazione sostanziale, la Corte ha dichiarato il conto irregolare senza addebito, disponendo l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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