Aumenti contrattuali dirigenti scolastici in pensione valgono per intero (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 622 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto collettivo nazionale relativo all’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, all’art. 40, comma 3, estende integralmente alla base pensionabile i benefici economici di cui all’art. 39, compresi gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza successiva alla cessazione dal servizio. La clausola deroga al criterio generale dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che ancora la pensione alla retribuzione dell’ultimo giorno di servizio. Il pensionato cessato nel periodo di vigenza contrattuale è considerato, a tali limitati fini, come ancora in servizio. La limitazione agli scaglionamenti maturati alla data di cessazione opera solo per il trattamento di fine rapporto e le indennità di buonuscita e anzianità, non per il trattamento di quiescenza.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente scolastica dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è cessata dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2017. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal contratto collettivo nazionale dell’Area dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018, nonché dei benefici della contrattazione integrativa regionale in materia di retribuzione di posizione parte variabile e di risultato.

La domanda mirava al computo integrale dei miglioramenti economici, con inclusione nella base pensionabile degli incrementi previsti dall’art. 39 del contratto per stipendio tabellare e retribuzione di posizione parte fissa, compresi — a norma dell’art. 40 — quelli con decorrenza successiva alla cessazione. L’Inps, dopo il ricalcolo, ha chiesto la cessata materia del contendere; il Ministero ha contestato il diritto agli incrementi successivi al collocamento in quiescenza, invocando l’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la portata dell’art. 40, comma 3, del contratto collettivo. Il Ministero sosteneva che l’adeguamento pensionistico dovesse arrestarsi alla data del collocamento in quiescenza, secondo il criterio generale che commisura la pensione alla retribuzione percepita l’ultimo giorno di servizio.

La Corte ha ritenuto la tesi infondata. L’avverbio “integralmente” contenuto nel comma 3 dell’art. 40 estende per intero e senza distinzione i trattamenti economici dell’art. 39, inclusi tutti gli incrementi successivi alla data di collocamento a riposo. Il contratto ha così introdotto una clausola specifica in deroga all’art. 43 del d.P.R. 1092/1973, attribuendo i miglioramenti anche al personale cessato durante il periodo di vigenza contrattuale.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza contabile conforme: Corte dei Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige – Trento n. 29 del 12.6.2023; Sez. giur. Abruzzo n. 109 del 20.9.2022; Sez. giur. Sardegna n. 37 del 14.3.2023; Sez. giur. Campania n. 366 del 12.6.2023 e n. 466 del 24.7.2023. In tali pronunce il pensionato è considerato, a questi limitati fini, come ancora in servizio.

La conferma sistematica proviene dalla seconda parte del comma 3 dell’art. 40, che limita gli effetti degli incrementi al trattamento di fine rapporto, all’indennità di buonuscita e di anzianità, all’indennità sostitutiva di preavviso e a quella dell’art. 2122 cod. civ., considerando solo gli scaglionamenti maturati alla cessazione. Tale preclusione non è stata prevista per il trattamento di quiescenza.

Essendo la ricorrente cessata dal servizio il 1° settembre 2017, durante la vigenza contrattuale, le spettano tutti i benefici economici del contratto, con applicazione integrale sulla base pensionabile: gli emolumenti dello stipendio tabellare dal 1° gennaio 2018 e della retribuzione di posizione parte fissa dal 1° gennaio 2018 e dal 31 dicembre 2018. Il ricorso è stato accolto, con riconoscimento del diritto agli interessi legali ex art. 1284 cod. civ. e alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, secondo gli indici Istat di cui all’art. 150 disp. att. cod. proc. civ., dalla scadenza delle singole rate all’effettivo soddisfo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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