Incremento montante contributivo e cessazione per inidoneità senza diritto a pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 176 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dell’incremento del montante individuale dei contributi, previsto dall’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/1997 in favore del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile escluso dall’ausiliaria, presuppone che il dipendente cessi dal servizio per raggiungimento dei limiti di età. La fattispecie costitutiva del diritto a pensione si perfeziona soltanto con l’apertura della finestra mobile, che integra il requisito anagrafico e costituisce elemento costitutivo del diritto. Ne consegue che la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente intervenuta prima di quella data preclude il riconoscimento dell’incremento, poiché il diritto a pensione non è ancora maturato per raggiunti limiti di età.
Il Fatto
La ricorrente, già Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, al compimento del 60° anno di età non aveva raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico. L’Amministrazione aveva quindi posposto la cessazione dal servizio al 1° marzo 2021, con differimento dell’erogazione al 1° marzo 2022 per effetto della finestra mobile di dodici mesi di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2010, e con decreto aveva disposto il collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° marzo 2022.
Nel gennaio 2022 la competente CMO dichiarava la ricorrente non idonea in modo assoluto e permanente al servizio; l’Amministrazione annullava il precedente decreto di cessazione e le veniva conferita pensione ordinaria diretta di inabilità. L’INPS, nel liquidare il trattamento, non applicava l’incremento figurativo del montante contributivo, ritenendo che la fattispecie costitutiva del diritto a pensione si fosse perfezionata solo all’apertura della finestra mobile. La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione con l’incremento.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda il diritto alla riliquidazione della pensione di inabilità con inserimento dell’incremento del montante contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/1997. La norma riconosce il beneficio al personale escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, nonché al personale militare privo dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile consolidata secondo cui l’indennità spetta a chi cessa per raggiungimento dei limiti di età dell’ordinamento di appartenenza, ma non può essere corrisposta al dipendente cessato per inidoneità prima del conseguimento del diritto a pensione. L’elemento dirimente è dunque l’individuazione del momento in cui, nel caso concreto, è maturato il diritto a pensione per raggiunti limiti di età.
Sul punto il giudice richiama la giurisprudenza della Cassazione civile (Cass. n. 25075/2023; Cass. n. 16532/2015), per cui la finestra mobile costituisce un elemento costitutivo del diritto a pensione, che si perfeziona soltanto al maturare della data di decorrenza fissata dalla legge, intesa come integrazione del requisito anagrafico. Non è sufficiente la maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva, ma occorre il decorso del tempo previsto dal legislatore.
Nel caso concreto, per effetto della finestra mobile, il perfezionamento della fattispecie costitutiva va collocato alla data del 1° marzo 2022, indicata nel decreto di cessazione come decorrenza del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. Poiché la ricorrente è cessata dal servizio per inidoneità prima di tale data, il diritto a pensione non era ancora maturato per raggiunti limiti di età e l’incremento non è dovuto.
Il ricorso è pertanto respinto. La particolarità e novità della questione giustificano la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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