Comunità energetiche e partecipazione societaria del Comune: motivazione analitica carente (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 149 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Corte dei conti è chiamata a rendere ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 sulle delibere di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte degli enti locali ha ad oggetto la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo nonché agli artt. 3, 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La funzione di controllo, di stretta interpretazione, non invade il merito amministrativo ma verifica la ragionevolezza dei mezzi rispetto agli obiettivi. Il carattere meritorio delle finalità perseguite — come quelle delle comunità energetiche rinnovabili — non esonera l’amministrazione dall’onere di motivazione analitica, che non è assolto con mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche. La carente motivazione su sostenibilità finanziaria prospettica e su convenienza economica giustifica un parere parzialmente negativo, con l’effetto che l’ente può procedere egualmente solo con motivazione analitica e pubblicazione delle ragioni del dissenso.
Il Fatto
Un Comune, nell’ambito di un percorso di animazione territoriale finanziato dalla Regione per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile, ha deciso di aderire a una società cooperativa costituita da privati, sottoscrivendo una quota associativa del valore di 25,00 euro. La società opera come soggetto aggregatore e gestore della CER sul territorio comunale.
Con la delibera consiliare di adesione, l’ente ha trasmesso l’atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il prescritto parere ex art. 5 TUSP, unitamente alla documentazione societaria e a una relazione tecnica recante le motivazioni analitiche sull’investimento. La Sezione ha esaminato la conformità dell’operazione ai parametri legislativi, rilevando criticità sul piano motivazionale e documentale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del nuovo controllo introdotto dalla novella del 2022, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. Il controllo non si estende al merito, ma verifica la ragionevolezza dei mezzi rispetto agli obiettivi, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica.
Sul piano soggettivo, la Sezione rileva che il Comune si limita a riprodurre il contenuto di una norma del regolamento interno, senza offrire alcuna valutazione prospettica sugli effetti dell’operazione sul proprio bilancio. Non vengono considerati i corrispettivi annuali previsti per i servizi offerti ai soci né gli oneri indiretti connessi all’assunzione della qualifica di socio.
Quanto alla sostenibilità finanziaria oggettiva, il Comune non indica dati economico-finanziari della società, limitandosi ad affermazioni sul livello contenuto dei costi, incoerenti con l’ampiezza dell’oggetto sociale. Manca un business plan o analoga analisi di fattibilità; il parere dell’organo di revisione si limita a riprodurre parti della delibera.
La Sezione esamina anche i profili di compatibilità con le finalità istituzionali. La produzione di energia da fonti rinnovabili è attività consentita ex art. 4, comma 7, TUSP, e l’oggetto sociale risulta prevalentemente coerente, pur con qualche attività estranea. Sul piano dell’efficienza, efficacia ed economicità, la motivazione appare generica ma sufficiente in ragione del minimo impegno economico.
Al contrario, la Sezione rileva la violazione dell’art. 5, comma 2, TUSP: il Comune non ha sottoposto lo schema di atto deliberativo a consultazione pubblica, avendo previsto solo la pubblicazione successiva. Rileva inoltre numerose imprecisioni e refusi nella documentazione, indici di superficialità, e l’errata indicazione del tipo societario e dei riferimenti statutari, che inficiano l’attendibilità del compendio motivazionale. Alla luce di tali rilievi, la Corte esprime parere parzialmente negativo.
Nota della Redazione
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