Permuta di partecipazioni pubbliche: parere non favorevole per carenza di motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 237 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, anche mediante permuta di azioni, è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. L’amministrazione che acquisisce una partecipazione pubblica deve motivare analiticamente la propria scelta con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando le ragioni e le finalità che la giustificano anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La motivazione deve essere desumibile dall’atto deliberativo e dalla documentazione allegata, non potendosi limitare a generiche affermazioni o clausole di stile. Ove l’amministrazione intenda discostarsi dal parere non favorevole reso dalla Corte, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni della decisione, dandone pubblicità sul proprio sito istituzionale e informandone la Sezione.

Il Fatto

Il comune di Pieve Porto Morone (PV) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione consiliare n. 16 del 29 aprile 2026, avente ad oggetto la permuta tra la partecipazione detenuta dall’ente in A.S.M. Pavia S.p.A., pari a 250,00 euro, e la partecipazione detenuta dal comune di Villanterio in Broni Stradella Pubblica S.r.l., pari a 264,10 euro. La richiesta di parere è stata inoltrata ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Alla deliberazione risultavano allegati esclusivamente il certificato di pubblicazione dell’atto sull’albo pretorio on line, i pareri di regolarità tecnica e contabile e il parere favorevole dell’Organo di revisione dei conti dell’ente. Non erano invece state trasmesse alla Sezione la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’acquisizione, né lo schema di atto di permuta tra i due comuni, pure oggetto di formale approvazione da parte della deliberazione. L’operazione è stata autorizzata anche dal comune di Villanterio con deliberazione consiliare n. 12 dell’11 maggio 2026, oggetto di separata deliberazione della Sezione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente qualificato l’operazione di permuta come acquisizione di una partecipazione societaria diretta nel capitale di Broni Stradella Pubblica S.r.l., riconducibile all’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera a), della legge n. 118/2022. Tale disposizione impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni dal ricevimento in ordine alla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli articoli 4, 7 e 8 del TUSP.

Richiamando il disposto dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, la Sezione ha evidenziato che l’atto deliberativo di acquisto di partecipazioni deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le ragioni sottese alla permuta non erano in alcun modo desumibili o verificabili. La deliberazione consiliare si limitava a riferimenti generici a una “rimodulazione del compendio partecipativo comunale reputata funzionale, proporzionata e ragionevole rispetto agli obiettivi pubblici perseguiti dall’ente”, senza indicare quali fossero tali obiettivi. La documentazione trasmessa non includeva né la relazione illustrativa, dalla quale avrebbero dovuto emergere le valutazioni richieste dalla legge, né lo schema di atto di permuta.

La Sezione ha inoltre osservato che l’acquisizione della partecipazione in Broni Stradella Pubblica S.r.l., a differenza di quanto deliberato dal comune di Villanterio, non risultava propedeutica all’affidamento alla società del servizio di igiene urbana. Se tale fosse stata la finalità sottesa all’operazione, l’ente avrebbe dovuto dare puntuale dimostrazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della nuova gestione del servizio, mediante valutazione comparativa dei costi rispetto al gestore attuale.

Da ultimo, la Corte ha richiamato le considerazioni critiche già formulate con riferimento allo scambio delle azioni al valore nominale, in assenza di una perizia di stima. La Sezione ha concluso esprimendo parere non favorevole sulla deliberazione consiliare per carenza di motivazione analitica, rammentando che, ove l’amministrazione intenda comunque procedere, sarà tenuta a motivare analiticamente le ragioni del discostamento dal parere reso, dandone pubblicità sul proprio sito istituzionale e informandone la Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *