Incremento pensionabile per attività sindacale nella Regione siciliana (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 41 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella Regione siciliana, l’art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 564/1996, che consente all’organizzazione sindacale di versare una contribuzione aggiuntiva per integrare ai fini pensionistici la retribuzione del lavoratore in aspettativa o distacco, non è immediatamente e direttamente applicabile ai dipendenti regionali di ruolo. Lo statuto di autonomia differenziata riserva alla Regione la competenza in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale e di previdenza del medesimo. Il recepimento è avvenuto solo con l’art. 16 della l.r. n. 9/2021, con efficacia non retroattiva. Ne consegue che il diritto all’incremento della retribuzione pensionabile non sorge quando l’attività sindacale e il collocamento in quiescenza precedano tale recepimento.
Il Fatto
L’appellante, già dipendente della Regione siciliana e in quiescenza dall’1.04.2018, aveva svolto attività sindacale in regime di distacco presso un’organizzazione sindacale nel periodo dall’1.01.2018 al 31.03.2018. L’organizzazione aveva versato all’INPS la contribuzione aggiuntiva prevista dall’art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 564/1996, a fronte degli emolumenti e delle indennità corrisposti.
L’amministrazione regionale non aveva riconosciuto alcun incremento della retribuzione pensionabile. Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 328/2023, aveva respinto la domanda, affermando l’inapplicabilità della disciplina statale e dell’art. 16 della l.r. n. 9/2021, ratione temporis, essendo l’appellante già in quiescenza al momento dell’entrata in vigore di tale legge. Da qui l’appello del solo ricorrente soccombente.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del secondo motivo, sollevato per la prima volta in grado di appello. L’eccezione è infondata: i profili di illegittimità costituzionale, pur inediti, sono astrattamente rilevabili d’ufficio, previa attivazione del contraddittorio.
Sul primo motivo, la Corte ricostruisce il riparto di competenze. L’art. 14, lett. q), dello Statuto riserva alla Regione siciliana la potestà legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari regionali, e quindi sulla disciplina del trattamento pensionistico del proprio personale di ruolo. L’art. 17, lett. f), ancora la competenza in materia di previdenza al rispetto dei principi generali della legislazione statale.
Non coglie nel segno il tentativo dell’appellante di ravvisare un’abrogazione implicita delle disposizioni statutarie ad opera della legge cost. n. 3/2001. Le modifiche dell’art. 117 Cost. riguardano i rapporti con le Regioni a statuto ordinario, non con quelle a statuto speciale. La potenziale antinomia non si risolve con i principi della successione di leggi nel tempo, operando un riparto di competenze per materia.
La Corte richiama le Sezioni riunite in sede di controllo per la Regione siciliana, che hanno riconosciuto in materia di previdenza una potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art. 17, lett. f), dello Statuto, limitando l’immediata applicabilità delle norme statali ai soli principi fondamentali di riforma economico-sociale. Il trattamento pensionistico dell’appellante è stato determinato in applicazione di norme regionali di tenore più favorevole.
Il recepimento nel territorio siciliano è avvenuto solo con l’art. 16 della l.r. n. 9/2021, entrata in vigore il 21.04.2021, successivamente al collocamento in quiescenza dell’appellante e quindi non applicabile ratione temporis. Le censure di legittimità costituzionale sono pertanto manifestamente infondate, mentre la questione relativa all’art. 39 Cost. è non rilevante, non essendo in discussione la libertà sindacale. L’appello è respinto, con assorbimento delle richieste subordinate e spese compensate.
Nota della Redazione
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