Ammissibile il ricorso per dipendenza da causa di servizio senza domanda di (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 42 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, ancorché non abbia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. L’istanza proposta in costanza di rapporto di servizio, mirata all’accertamento del collegamento tra infermità insorte e attività lavorativa prestata, è oggettivamente finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico privilegiato. La formalizzazione di una apposita richiesta resta prevista, ma non è condizione di ammissibilità quando oggetto di impugnazione sia il provvedimento di diniego della dipendenza da causa di servizio, funzionale ex art. 12 d.P.R. n. 461 del 2001 alla concessione del trattamento di privilegio.
Il Fatto
Il ricorrente, in pensione dal 28 gennaio 2022, ha adito la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie, che il Ministero della Difesa, su conforme parere del competente organo medico-legale, aveva riconosciuto non dipendenti da causa di servizio. L’impugnazione del decreto negativo di equo indennizzo mirava espressamente al riconoscimento della dipendenza quale presupposto necessario per il futuro riconoscimento della pensione privilegiata.
Il Ministero eccepiva l’inammissibilità per assenza di domanda di concessione del trattamento pensionistico privilegiato. Il giudice di primo grado, accogliendo l’eccezione, dichiarava il ricorso inammissibile ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., compensando le spese in ragione della non uniformità di orientamenti in materia. Avverso tale statuizione propone appello il ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ritiene fondato l’appello. Il giudice di primo grado era muovuto dall’erroneo presupposto che le pretese avanzate in sede giudiziale non fossero state precedute da alcuna domanda amministrativa volta all’ottenimento del trattamento di privilegio e che l’amministrazione non avesse mai interpretato la domanda di dipendenza da causa di servizio come funzionale alla concessione della pensione privilegiata.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (sent. n. 168/A/2022; 36/A/2022; 199/A/2021), secondo cui l’istanza proposta in costanza di rapporto di servizio, mirata all’accertamento del collegamento tra infermità insorte e attività lavorativa prestata, è oggettivamente finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico privilegiato. Resta ferma la prevista formalizzazione di una apposita richiesta, laddove oggetto di impugnazione dinanzi al giudice di prime cure sia stato, come nella fattispecie, il provvedimento di diniego della dipendenza da causa di servizio e, quindi, di insussistenza dei presupposti per la concessione del trattamento di privilegio cui tale accertamento è funzionale ex art. 12 d.P.R. n. 461 del 2001.
Tali conclusioni trovano autorevole avallo nella sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 12 del 17 agosto 2023, alle cui motivazioni la Corte rinvia ex art. 167, comma 4, c.g.c.. Il supremo organo di nomofilachia, dopo approfondita disamina dei vari orientamenti giurisprudenziali, ha concluso che è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, e non abbia tuttavia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata.
L’appello è dunque accolto. La sentenza impugnata va annullata con contestuale rinvio, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c., al giudice di primo grado, in diversa composizione, per il riesame nel merito del giudizio e la regolazione delle spese legali anche del presente grado.
Nota della Redazione
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